Sequestro conservativo dei beni - Art. 2905
Il creditore puo chiedere il sequestro conservativo dei beni del debitore o del terzo acquirente se e stata promossa l'azione revocatoria.
Il creditore può chiedere il sequestro conservativo dei beni del debitore, secondo le regole stabilite dal codice di procedura civile . Il sequestro può essere chiesto anche nei confronti del terzo acquirente dei beni del debitore, qualora sia stata proposta l'azione per far dichiarare l'inefficacia dell'alienazione.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Questa norma attribuisce al creditore la facolta di chiedere il sequestro conservativo sui beni del proprio debitore. Lo scopo e congelare la disponibilita dei beni per evitare che vengano sottratti, venduti o nascosti in attesa che il credito venga accertato ed eseguito.
Il sequestro puo essere richiesto anche sui beni che il debitore ha gia trasferito a un terzo acquirente. Perche cio sia possibile, e necessario che il creditore abbia gia iniziato lazione diretta a far dichiarare inefficace la vendita.
Le regole procedurali e i presupposti pratici per richiedere e ottenere la misura cautelare sono disciplinati dalle norme del codice di procedura civile.
Quando si applica
- Un debitore cerca di svuotare il proprio patrimonio vendendo beni mobili o immobili prima che il creditore possa agire.
- Un debitore cede un immobile a un terzo e il creditore promuove lazione per far dichiarare inefficace l'alienazione.
- Un creditore teme la dispersione delle garanzie patrimoniali mentre e in corso la causa per il recupero del credito.
Cosa questo articolo non dice
- La richiesta di sequestro nei confronti del terzo senza che sia stata promossa lazione per far dichiarare inefficace l'alienazione.
- L'esecuzione forzata diretta sui beni del debitore senza la previa concessione della misura cautelare.
- La disciplina degli effetti del sequestro conservativo sul bene sequestrato.
Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.
Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.
Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.
Copiamo questo testo dalla fonte ufficiale e lo ricontrolliamo a ogni caricamento della pagina, ma non possiamo garantire che sia completo, aggiornato o privo di errori, e non ci assumiamo alcuna responsabilità per l'affidamento che vi si faccia. Una modifica può avere effetto prima che il testo coordinato la recepisca. Il testo del pubblicatore è collegato qui sotto: in caso di divergenza, fa fede quello ufficiale.
Questa pagina riporta il testo dell'art. 2905 del Codice Civile in vigore alla data indicata e ne spiega il contenuto in termini generali. Non è un parere legale e non tiene conto delle circostanze del tuo caso, che possono cambiare completamente la risposta. Per una controversia in corso, per i termini di decadenza e prima di qualsiasi iniziativa giudiziaria, rivolgiti a un avvocato.