Art. 2915 Codice Civile

Inopposibilità vincoli su beni pignorati Art. 2915

Gli atti che creano vincoli di indisponibilità su beni pignorati sono inefficaci verso i creditori se trascritti dopo il pignoramento. Art. 2915.

Testo ufficiale Art. 2915 Codice Civile — Italia

Non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione gli atti che importano vincoli di indisponibilità, se non sono stati trascritti prima del pignoramento, quando hanno per oggetto beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri, e, negli altri casi, se non hanno data certa anteriore al pignoramento. Non hanno del pari effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione gli atti e le domande per la cui efficacia rispetto ai terzi acquirenti la legge richiede la trascrizione, se sono trascritti successivamente al pignoramento.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

L'articolo stabilisce la regola di inopposibilità degli atti che limitano la disponibilità dei beni pignorati al creditore pignorante e ai creditori che intervengono nell'esecuzione. Se un atto costituisce un vincolo di indisponibilità su un bene, tale vincolo non produce effetti nei loro confronti se la formalità pubblicitaria richiesta è successiva al pignoramento.

Per i beni immobili e i beni mobili registrati nei pubblici registri, l'efficacia del vincolo rispetto ai creditori si determina in base alla priorità della trascrizione. Se il vincolo viene trascritto dopo la trascrizione del pignoramento, esso rimane del tutto inefficace ai fini dell'esecuzione forzata. Negli altri casi relativi a beni mobili, è necessaria una data certa anteriore al pignoramento.

La medesima regola si applica agli atti e alle domande giudiziali per la cui efficacia la legge richiede la trascrizione nei registri pubblici. Se tali domande o atti risultano trascritti successivamente al pignoramento, non possono essere opposti né al creditore pignorante né agli altri creditori intervenuti.

Quando si applica

  • Un debitore costituisce un fondo patrimoniale sulla casa di abitazione, ma effettua la trascrizione nei registri immobiliari in un momento successivo alla trascrizione del pignoramento.
  • Un debitore assoggetta un immobile a un vincolo di destinazione per soddisfare specifici interessi, eseguendo la trascrizione dopo che la procedura esecutiva è già iniziata con la trascrizione del pignoramento.
  • Un proprietario di un autoveicolo costituisce un vincolo di indisponibilità sul mezzo, iscrivendolo al pubblico registro automobilistico in data posteriore al pignoramento del veicolo.

Cosa questo articolo non dice

  • L'alienazione o il trasferimento della proprietà del bene pignorato a un terzo, regolati dalle norme sulle vendite anteriori o successive al pignoramento.
  • La costituzione di diritti reali di garanzia come ipoteche o privilegi sul bene pignorato.
  • I contratti di locazione aventi ad oggetto il bene pignorato e le relative condizioni di opponibilità ai creditori.

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

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