Ipoteche e privilegi dopo pignoramento Art. 2916
L'art. 2916 stabilisce che nella distribuzione del ricavato dell'esecuzione non contano le ipoteche o i privilegi iscritti o sorti dopo il pignoramento.
Nella distribuzione della somma ricavata dall'esecuzione non si tiene conto: 1) delle ipoteche, anche se giudiziali, iscritte dopo il pignoramento; 2) dei privilegi per la cui efficacia è necessaria l'iscrizione, se questa ha luogo dopo il pignoramento; 3) dei privilegi per crediti sorti dopo il pignoramento.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Quando i beni di un debitore vengono pignorati e venduti per soddisfare i creditori, il ricavato deve essere distribuito. Questa norma stabilisce una regola di priorità temporale: chi ottiene o iscrive una garanzia sul bene dopo che questo è già stato pignorato non ha diritto di far valere la propria prelazione sulla somma ricavata.
In particolare, la norma riguarda tre categorie: le ipoteche iscritte dopo il pignoramento, i privilegi per i quali serve l'iscrizione registrati successivamente al pignoramento, e i privilegi legati a crediti nati dopo il pignoramento stesso. Il pignoramento blocca quindi le cause di prelazione rispetto al bene pignorato.
Quando si applica
- Un creditore iscrive un'ipoteca giudiziale su un immobile dopo che la banca lo ha già pignorato.
- Un creditore chiede la registrazione di un privilegio su un macchinario aziendale quando questo è già stato pignorato.
- Un credito garantito da privilegio sorge in un momento successivo alla notifica del pignoramento dei beni.
Cosa questo articolo non dice
- La vendita o l'alienazione del bene pignorato a terzi, regolata dall'articolo 2913.
- Gli atti costitutivi di diritti reali o di garanzia anteriori al pignoramento, previsti dall'articolo 2914.
- Gli atti che limitano la disponibilità dei beni pignorati, disciplinati dall'articolo 2915.
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