Art. 2912 Codice Civile

Pignoramento: accessori, pertinenze, frutti – Art. 2912

Il pignoramento si estende automaticamente a accessori, pertinenze e frutti del bene (Art. 2912). Non serve un atto separato.

Testo ufficiale Art. 2912 Codice Civile — Italia

Il pignoramento comprende gli accessori, le pertinenze e i frutti della cosa pignorata.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

L'articolo stabilisce che il pignoramento di un bene include automaticamente tutti i suoi accessori, le pertinenze e i frutti. Non è necessario un provvedimento specifico per ciascuno di questi elementi.

Per «accessori» si intendono le cose stabilmente destinate al servizio o ornamento della cosa principale (es. motore incorporato). Le «pertinenze» sono cose destinate in modo durevole al servizio di un'altra cosa (es. garage di una casa). I «frutti» possono essere naturali (raccolti) o civili (canoni di locazione).

La conseguenza pratica è che il creditore che pignora un immobile locato può aggredire i canoni scaduti dopo il pignoramento, oppure il pignoramento di un fondo agricolo comprende i frutti pendenti.

Quando si applica

  • Il creditore pignora un appartamento: il pignoramento include automaticamente il garage pertinenziale e i mobili a incastro (accessori).
  • Se viene pignorato un terreno agricolo, i frutti naturali ancora non raccolti (es. grano in piedi) sono compresi nel pignoramento.
  • Il pignoramento di un immobile locato include i canoni di affitto maturati dopo la data del pignoramento (frutti civili).
  • Il pignoramento di una nave comprende le scialuppe di salvataggio e il motore principale come accessori.
  • Pignorata una villa con dépendance, quest'ultima è considerata pertinenza e quindi inclusa.

Cosa questo articolo non dice

  • Non include i frutti già percepiti dal debitore prima del pignoramento, che restano beni separati e aggredibili solo con altro pignoramento.
  • Non comprende i beni di terzi che siano materialmente pertinenze della cosa pignorata ma di proprietà altrui (es. garage in comproprietà).
  • Non regola la sorte dei contratti di locazione in corso, che è disciplinata dall'art. 2918.
  • Non si estende agli arredi mobili non fissi (es. mobili liberi) della casa pignorata, salvo che non costituiscano pertinenze per destinazione.

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.

È con

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