Vendita di bene pignorato: inefficacia - Art. 2913
Gli atti di vendita di beni pignorati non hanno effetto contro il creditore pignorante, salvo l'acquisto in buona fede di beni mobili non registrati.
Non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione gli atti di alienazione dei beni sottoposti a pignoramento, salvi gli effetti del possesso di buona fede per i mobili non iscritti in pubblici registri.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Quando un bene viene sottoposto a pignoramento, il debitore conserva la titolarità del bene ma perde il potere di disporne in pregiudizio dei creditori. Se il debitore vende o trasferisce il bene dopo il pignoramento, l'atto non è nullo, ma risulta inefficace verso il creditore pignorante e verso i creditori che intervengono nell'esecuzione.
Questa inefficacia relativa comporta che la procedura esecutiva può proseguire sul bene pignorato come se la vendita non fosse mai avvenuta. L'acquirente non può opporre il proprio acquisto ai creditori procedenti.
La norma prevede un'eccezione per i beni mobili non iscritti in pubblici registri: se l'acquirente ne consegue il possesso in buona fede, ignorando l'esistenza del pignoramento, il suo acquisto fa salvi gli effetti del possesso.
Quando si applica
- Un debitore vende a un terzo un quadro già pignorato dall'ufficiale giudiziario
- Un proprietario dona un immobile al figlio successivamente alla trascrizione del pignoramento
- Un commerciante trasferisce un macchinario pignorato a un'altra azienda dopo l'inizio dell'esecuzione
- Un acquirente riceve la consegna di un bene mobile pignorato senza sapere che fosse sottoposto a pignoramento
Cosa questo articolo non dice
- Le alienazioni compiute prima del pignoramento, disciplinate dalle norme sulle trascrizioni e sulle date certe anteriori
- Gli atti che limitano la disponibilità o il godimento del bene senza trasferirne la proprietà
- Le azioni di risarcimento del danno che l'acquirente può intentare contro il debitore venditore
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