Art. 2914 Codice Civile

Opponibilità alienazioni e cessioni - Art. 2914

L'Art. 2914 stabilisce quando alienazioni e cessioni di crediti anteriori al pignoramento non sono opponibili ai creditori pignoranti e intervenuti.

Testo ufficiale Art. 2914 Codice Civile — Italia

Non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione, sebbene anteriori al pignoramento: 1) le alienazioni di beni immobili o di beni mobili iscritti in pubblici registri, che siano state trascritte successivamente al pignoramento; 2) le cessioni di crediti che siano state notificate al debitore ceduto o accettate dal medesimo successivamente al pignoramento; 3) le alienazioni di universalità di mobili che non abbiano data certa; 4) le alienazioni di beni mobili di cui non sia stato trasmesso il possesso anteriormente al pignoramento, salvo che risultino da atto avente data certa.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

Questa disposizione stabilisce le condizioni affinché gli atti di alienazione di beni o di cessione di crediti, stipulati prima del pignoramento, possano avere effetto nei confronti del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione. Se le formalità prescritte non sono state perfezionate in data anteriore al pignoramento, l'atto non pregiudica i creditori procedenti.

Per gli immobili e i beni mobili registrati rileva la data di trascrizione nei pubblici registri. Per le cessioni di crediti rileva la notifica al debitore ceduto o la sua accettazione. Per i beni mobili occorre il trasferimento del possesso oppure un atto con data certa anteriore. Per le universalità di mobili è sempre richiesta la data certa anteriore al pignoramento.

Quando si applica

  • Un immobile venduto prima del pignoramento, la cui trascrizione nei registri immobiliari viene effettuata dopo il pignoramento.
  • La cessione di un credito stipulata prima del pignoramento, notificata al debitore ceduto soltanto dopo la notifica del pignoramento presso terzi.
  • Un bene mobile alienato prima del pignoramento, la cui consegna al compratore non è avvenuta e il cui atto di vendita manca di data certa.
  • La vendita di una collezione di opere d'arte (universalità di mobili) priva di un atto recante data certa anteriore al pignoramento.

Cosa questo articolo non dice

  • Atti di alienazione o disposizione compiuti successivamente al pignoramento, disciplinati dall'art. 2913.
  • Vincoli e atti che limitano la disponibilità dei beni pignorati, regolati dall'art. 2915.
  • Iscrizione di ipoteche o costituzione di privilegi sui beni pignorati, disciplinate dall'art. 2916.

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