Assegnazione forzata: norme vendita forzata (Art. 2925)
L'articolo 2925 del Codice Civile stabilisce che le norme sulla vendita forzata si applicano anche all'assegnazione forzata, salvo le disposizioni successive.
Le norme concernenti la vendita forzata si applicano anche all'assegnazione forzata, salvo quanto è disposto negli articoli seguenti.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'articolo 2925 estende all'assegnazione forzata le stesse regole previste per la vendita forzata. L'assegnazione forzata è l'istituto con cui il creditore, anziché chiedere la vendita dei beni pignorati, ne ottiene l'assegnazione diretta, soddisfacendo così il proprio credito.
Le norme richiamate sono quelle degli articoli 2914 a 2924 (vendita forzata). Tuttavia, le disposizioni successive (articoli 2926, 2927 e 2928) contengono regole specifiche per l'assegnazione, che prevalgono su quelle generali della vendita.
Quando si applica
- Un creditore ottiene l'assegnazione di un immobile pignorato: si applicano le stesse regole sulla vendita forzata per quanto riguarda gli effetti traslativi e i diritti dei terzi.
- Un debitore contesta l'assegnazione perché il bene era già stato alienato prima del pignoramento: la norma sull'alienazione anteriore (art. 2914) viene applicata anche all'assegnazione.
- Un terzo vanta un diritto di usufrutto sul bene assegnato: le regole sulla vendita forzata (art. 2919) determinano se il diritto si estingue o resta.
- Il giudice dell'esecuzione ordina l'assegnazione di un credito: le norme sulla vendita forzata di crediti (art. 2928) si applicano, salvo disposizioni specifiche.
Cosa questo articolo non dice
- Non contiene la procedura dettagliata per l'assegnazione forzata, che è invece disciplinata dal codice di procedura civile.
- Non stabilisce le condizioni per poter chiedere l'assegnazione (ad esempio, l'offerta minima), che sono fissate negli articoli successivi (2926-2928).
- Non regola l'assegnazione volontaria tra privati, ma solo quella disposta nell'ambito di un'esecuzione forzata.
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