Evizione della cosa assegnata - Art. 2927
Evizione: assegnatario ripete quanto pagato ad altri creditori; creditore procedente risponde per danni. Conserva ragioni verso debitore, non garanzie di terzi.
L'assegnatario, se subisce l'evizione della cosa, ha diritto di ripetere quanto ha pagato agli altri creditori, salva la responsabilità del creditore procedente per i danni e per le spese. L'assegnatario conserva le sue ragioni nei confronti del debitore espropriato, ma non le garanzie prestate da terzi.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'assegnatario è la persona che riceve un bene in una vendita o assegnazione forzata, ad esempio all'asta giudiziaria. Se successivamente viene privato del bene perché un terzo dimostra di averne un diritto anteriore (evizione), la legge gli riconosce il diritto di ripetere – cioè di farsi restituire – le somme che aveva versato agli altri creditori durante la procedura.
Il creditore che ha promosso l'esecuzione (creditore procedente) risponde dei danni e delle spese subiti dall'assegnatario. L'assegnatario conserva le sue ragioni verso il debitore originario, ma perde le garanzie prestate da terzi (ad esempio una fideiussione o un'ipoteca concessa da un terzo) che non possono più essere fatte valere.
Quando si applica
- Tizio acquista una casa all'asta giudiziaria; dopo l'aggiudicazione, il vero proprietario si presenta e lo fa sfrattare. Tizio può chiedere agli altri creditori che hanno ricevuto la sua somma di restituirgliela.
- In un'assegnazione forzata di un negozio, il precedente locatario esercita un diritto di prelazione e recupera l'immobile. L'assegnatario può ripetere quanto pagato agli altri creditori e chiedere il risarcimento al creditore procedente.
- Un'auto pignorata viene assegnata a Caio; in seguito il finanziatore con garanzia reale anteriore rivendica e riprende il veicolo. Caio ha diritto di ripetere le somme versate agli altri creditori.
- L'assegnatario perde il terreno a causa di un'usucapione già maturata prima dell'asta. Può agire contro il creditore procedente per danni e spese.
- Una parte del prezzo pagato dall'assegnatario è stata distribuita a creditori chirografari: in caso di evizione, l'assegnatario può ripetere quelle somme, ma non può recuperare quanto trattenuto dal creditore procedente per le proprie spese.
Cosa questo articolo non dice
- Non dà diritto all'assegnatario di ottenere la restituzione dell'intero prezzo di aggiudicazione, ma solo di quanto ha pagato agli altri creditori.
- Non si applica alle vendite volontarie tra privati, ma solo alle assegnazioni forzate nell'ambito dell'esecuzione.
- Non copre i vizi della cosa (difetti materiali) o la lesione (prezzo eccessivo): queste situazioni sono disciplinate dall'art. 2922.
- Non protegge l'assegnatario se l'evizione è causata da un suo comportamento negligente, ad esempio se non ha verificato gli atti di provenienza.
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