Art. 2927 Codice Civile

Evizione della cosa assegnata - Art. 2927

Evizione: assegnatario ripete quanto pagato ad altri creditori; creditore procedente risponde per danni. Conserva ragioni verso debitore, non garanzie di terzi.

Testo ufficiale Art. 2927 Codice Civile — Italia

L'assegnatario, se subisce l'evizione della cosa, ha diritto di ripetere quanto ha pagato agli altri creditori, salva la responsabilità del creditore procedente per i danni e per le spese. L'assegnatario conserva le sue ragioni nei confronti del debitore espropriato, ma non le garanzie prestate da terzi.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

L'assegnatario è la persona che riceve un bene in una vendita o assegnazione forzata, ad esempio all'asta giudiziaria. Se successivamente viene privato del bene perché un terzo dimostra di averne un diritto anteriore (evizione), la legge gli riconosce il diritto di ripetere – cioè di farsi restituire – le somme che aveva versato agli altri creditori durante la procedura.

Il creditore che ha promosso l'esecuzione (creditore procedente) risponde dei danni e delle spese subiti dall'assegnatario. L'assegnatario conserva le sue ragioni verso il debitore originario, ma perde le garanzie prestate da terzi (ad esempio una fideiussione o un'ipoteca concessa da un terzo) che non possono più essere fatte valere.

Quando si applica

  • Tizio acquista una casa all'asta giudiziaria; dopo l'aggiudicazione, il vero proprietario si presenta e lo fa sfrattare. Tizio può chiedere agli altri creditori che hanno ricevuto la sua somma di restituirgliela.
  • In un'assegnazione forzata di un negozio, il precedente locatario esercita un diritto di prelazione e recupera l'immobile. L'assegnatario può ripetere quanto pagato agli altri creditori e chiedere il risarcimento al creditore procedente.
  • Un'auto pignorata viene assegnata a Caio; in seguito il finanziatore con garanzia reale anteriore rivendica e riprende il veicolo. Caio ha diritto di ripetere le somme versate agli altri creditori.
  • L'assegnatario perde il terreno a causa di un'usucapione già maturata prima dell'asta. Può agire contro il creditore procedente per danni e spese.
  • Una parte del prezzo pagato dall'assegnatario è stata distribuita a creditori chirografari: in caso di evizione, l'assegnatario può ripetere quelle somme, ma non può recuperare quanto trattenuto dal creditore procedente per le proprie spese.

Cosa questo articolo non dice

  • Non dà diritto all'assegnatario di ottenere la restituzione dell'intero prezzo di aggiudicazione, ma solo di quanto ha pagato agli altri creditori.
  • Non si applica alle vendite volontarie tra privati, ma solo alle assegnazioni forzate nell'ambito dell'esecuzione.
  • Non copre i vizi della cosa (difetti materiali) o la lesione (prezzo eccessivo): queste situazioni sono disciplinate dall'art. 2922.
  • Non protegge l'assegnatario se l'evizione è causata da un suo comportamento negligente, ad esempio se non ha verificato gli atti di provenienza.

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

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È con

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