Art. 2928 Codice Civile

Assegnazione di crediti - Art. 2928

Art. 2928 c.c.: il diritto dell'assegnatario di un credito verso il debitore espropriato si estingue solo al momento della riscossione.

Testo ufficiale Art. 2928 Codice Civile — Italia

Se oggetto dell'assegnazione è un credito, il diritto dell'assegnatario verso il debitore che ha subito l'espropriazione non si estingue che con la riscossione del credito assegnato.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

Quando un creditore ottiene l'assegnazione forzata di un credito del suo debitore (cioè, invece di vendere il credito all'asta, gli viene direttamente assegnato), il suo diritto verso il debitore originario non si estingue fino a quando non abbia effettivamente riscosso le somme dal debitore del credito assegnato.

In altre parole, se il credito assegnato non viene pagato, l'assegnatario può ancora agire contro il debitore espropriato per l'importo originario. La norma si applica solo quando l'oggetto dell'assegnazione è un credito; per beni mobili o immobili valgono altre disposizioni.

Quando si applica

  • Il creditore A ottiene l'assegnazione forzata di un credito che B vanta verso C. C non paga. A può ancora chiedere il pagamento a B.
  • B paga spontaneamente il credito assegnato a C, ma C non lo versa ad A. Il diritto di A verso B non si estingue.
  • A riscuote effettivamente da C. Allora il suo diritto verso B si estingue.
  • A rinuncia alla riscossione del credito assegnato. Il diritto verso B non si estingue perché non c'è stata riscossione.

Cosa questo articolo non dice

  • Che l'assegnazione equivalga a pagamento immediato e estingua il debito – non è così.
  • Che il debitore espropriato sia liberato non appena il credito viene assegnato – la liberazione avviene solo con la riscossione.
  • Che l'assegnatario possa rivalersi solo sul credito assegnato – può ancora agire contro il debitore originario fino alla riscossione.
  • Che la norma si applichi anche a beni mobili o immobili – per quelli valgono gli articoli successivi (es. 2926, 2927).

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