Esecuzione forzata per consegna o rilascio - Art. 2930
L'articolo disciplina l'esecuzione forzata per la consegna di cose mobili o il rilascio di immobili quando il debitore non adempie spontaneamente l'obbligo.
Se non è adempiuto l'obbligo di consegnare una cosa determinata, mobile o immobile, l'avente diritto può ottenere la consegna o il rilascio forzati a norma delle disposizioni del codice di procedura civile .
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Quando una persona ha il diritto di ricevere un bene determinato e l'obbligato non lo consegna spontaneamente, la legge consente di ottenere quel bene attraverso l'intervento dell'autorita giudiziaria. La norma distingue tra cose mobili, per le quali si parla di consegna, e beni immobili, per i quali si parla di rilascio.
L'attuazione coattiva dell'obbligo non avviene direttamente secondo le norme materiali del codice civile, ma segue le procedure stabilite dal codice di procedura civile. L'avente diritto ricorre agli strumenti esecutivi previsti dal sistema processuale per sottrarre la cosa al debitore e farne ottenere il possesso o la disponibilita materiale.
Questo rimedio presuppone che il bene sia specifico e determinato, e non una somma di denaro o una prestazione generica. Se il bene determinato e andato distrutto o non e piu reperibile, l'esecuzione in forma specifica non e piu praticabile e occorre ricorrere al risarcimento del danno.
Quando si applica
- Un inquilino rifiuta di lasciare l'appartamento alla scadenza del contratto di locazione nonostante il provvedimento del giudice.
- Il venditore di un'automobile usata incassa il prezzo ma rifiuta di consegnare il veicolo al compratore.
- L'ex coniuge trattiene arredi o effetti personali specifici assegnati all'altro coniuge in sede di separazione.
- Il proprietario di un terreno recintato rifiuta di restituire un macchinario agricolo preso in prestito dal vicino.
Cosa questo articolo non dice
- La richiesta di saldo di un debito in denaro, che rientra nell'espropriazione forzata generica.
- L'obbligo di demolire un manufatto o realizzare un'opera, disciplinato dall'esecuzione degli obblighi di fare o non fare di cui all'articolo 2931.
- Il trasferimento coattivo della proprieta di un immobile in caso di inadempimento del contratto preliminare, regolato dall'articolo 2932.
Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.
Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.
Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.
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