Art. 2931 Codice Civile

Esecuzione forzata degli obblighi di fare - Art. 2931

Se un obbligo di fare non è adempiuto, l'avente diritto può ottenere l'esecuzione a spese dell'obbligato nelle forme del codice di procedura civile. Art. 2931.

Testo ufficiale Art. 2931 Codice Civile — Italia

Se non è adempiuto un obbligo di fare, l'avente diritto può ottenere che esso sia eseguito a spese dell'obbligato nelle forme stabilite dal codice di procedura civile .

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

L'articolo 2931 del codice civile si applica quando una persona è obbligata a compiere una determinata attività (un obbligo di fare, come riparare un muro o consegnare un lavoro) e non adempie. In questo caso, chi ha diritto alla prestazione può chiedere al giudice che l'opera venga eseguita da altri, con i costi a carico di chi era obbligato.

La procedura da seguire è quella prevista dal codice di procedura civile per l'esecuzione forzata. Non è possibile agire autonomamente: serve un titolo esecutivo (ad esempio una sentenza) e l'intervento di un ufficiale giudiziario.

Questo articolo riguarda solo gli obblighi di fare positivi. Obblighi di consegnare o rilasciare un bene sono disciplinati dall'articolo 2930, mentre gli obblighi di non fare rientrano nell'articolo 2933.

Quando si applica

  • Un vicino si è impegnato a riparare la recinzione comune ma non lo fa.
  • Un artigiano ha accettato di costruire un mobile su misura ma non completa il lavoro.
  • Un inquilino ha l'obbligo contrattuale di effettuare piccole riparazioni e non le esegue.
  • Un venditore si è obbligato a montare un elettrodomestico ma non lo fa.

Cosa questo articolo non dice

  • Obblighi di consegnare o rilasciare un bene (coperti dall'art. 2930).
  • Obblighi di non fare (coperti dall'art. 2933).
  • Richiesta di risarcimento danni (l'articolo prevede solo l'esecuzione coattiva, non il risarcimento).

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Questa pagina riporta il testo dell'art. 2931 del Codice Civile in vigore alla data indicata e ne spiega il contenuto in termini generali. Non è un parere legale e non tiene conto delle circostanze del tuo caso, che possono cambiare completamente la risposta. Per una controversia in corso, per i termini di decadenza e prima di qualsiasi iniziativa giudiziaria, rivolgiti a un avvocato.

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