Espropriazione di beni vincolati o donati – Art. 2929-bis
Il creditore può pignorare beni donati o vincolati dal debitore senza sentenza dichiarativa, purché il pignoramento sia trascritto entro un anno dall'atto.
Il creditore che sia pregiudicato da un atto del debitore, di costituzione di vincolo di indisponibilità o di alienazione, che ha per oggetto beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri, compiuto a titolo gratuito successivamente al sorgere del credito, può procedere, munito di titolo esecutivo, a esecuzione forzata, ancorché non abbia preventivamente ottenuto sentenza dichiarativa di inefficacia, se trascrive il pignoramento nel termine di un anno dalla data in cui l'atto è stato trascritto. La disposizione di cui al presente comma si applica anche al creditore anteriore che, entro un anno dalla trascrizione dell'atto pregiudizievole, interviene nell'esecuzione da altri promossa. Quando il bene, per effetto o in conseguenza dell'atto, è stato trasferito a un terzo, il creditore promuove l'azione esecutiva nelle forme dell'espropriazione contro il terzo proprietario ed è preferito ai creditori personali di costui nella distribuzione del ricavato. Se con l'atto è stato riservato o costituito alcuno dei diritti di cui al primo comma dell'articolo 2812, il creditore pignora la cosa come libera nei confronti del proprietario. Tali diritti si estinguono con la vendita del bene e i terzi titolari sono ammessi a far valere le loro ragioni sul ricavato, con preferenza rispetto ai creditori cui i diritti sono opponibili. Il debitore, il terzo assoggettato a espropriazione e ogni altro interessato alla conservazione del vincolo possono proporre le opposizioni all'esecuzione di cui al titolo V del libro terzo del codice di procedura civile quando contestano la sussistenza dei presupposti di cui al primo comma o che l'atto abbia arrecato pregiudizio alle ragioni del creditore o che il debitore abbia avuto conoscenza del pregiudizio arrecato. L'azione esecutiva di cui al presente articolo non può esercitarsi in pregiudizio dei diritti acquistati a titolo oneroso dall'avente causa del contraente immediato, salvi gli effetti della trascrizione del pignoramento .
- (245) ------------ AGGIORNAMENTO (245) Il D.L. 27 giugno 2015, n. 83 , convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2015, n. 132 , ha disposto (con l'art. 23, comma 6) che " Le disposizioni di cui agli articoli 12 e 13, comma 1, lettere d), l), m), n), si applicano esclusivamente alle procedure esecutive iniziate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto".
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Questo articolo permette al creditore di aggredire direttamente i beni che il debitore ha donato o gravato con vincoli di indisponibilità dopo la nascita del credito, senza dover prima ottenere una sentenza che dichiari l'inefficacia dell'atto. È sufficiente che il creditore abbia un titolo esecutivo (ad esempio una sentenza di condanna o un decreto ingiuntivo) e che trascriva il pignoramento entro un anno dalla data in cui l'atto di donazione o vincolo è stato trascritto nei pubblici registri.
Se il bene è già stato trasferito a un terzo, il creditore può espropriare direttamente il terzo proprietario, e ha diritto di essere pagato con preferenza rispetto ai creditori personali del terzo. Se l'atto ha riservato o costituito diritti come usufrutto o uso, questi si estinguono con la vendita forzata, e i titolari di tali diritti possono far valere le loro pretese sul ricavato.
Il debitore, il terzo espropriato o chiunque abbia interesse alla conservazione del vincolo può opporsi all'esecuzione contestando che manchino i presupposti (ad esempio, che l'atto non sia gratuito o che non abbia danneggiato il creditore). L'azione esecutiva prevista da questo articolo non può essere esercitata contro i diritti acquistati a titolo oneroso da un successivo acquirente, salvo gli effetti della trascrizione del pignoramento.
Quando si applica
- Un debitore, dopo aver contratto un debito, dona la sua casa al figlio. Il creditore può pignorare la casa senza una causa di revocatoria.
- Un debitore costituisce un usufrutto a favore del fratello su un immobile. Il creditore può pignorare l'immobile come se fosse libero.
- Un creditore che non ha ancora una sentenza definitiva ottiene un titolo esecutivo e trascrive il pignoramento entro un anno dalla trascrizione della donazione.
- Un creditore anteriore interviene in un'esecuzione già avviata da un altro creditore, entro un anno dalla trascrizione dell'atto pregiudizievole.
- Il debitore trasferisce a titolo gratuito un'autovettura iscritta al PRA a un amico, e il creditore pignora l'auto presso il terzo.
Cosa questo articolo non dice
- Questo articolo non si applica alle vendite a titolo oneroso (es. compravendita a prezzo di mercato).
- Non si applica se l'atto di donazione è anteriore al sorgere del credito.
- Non consente al creditore di pignorare senza un titolo esecutivo (ad esempio, solo con una sentenza di primo grado non ancora esecutiva).
- Non protegge il creditore se il pignoramento è trascritto oltre un anno dalla trascrizione dell'atto.
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