Art. 2933 Codice Civile

Esecuzione forzata per obblighi di non fare - Art. 2933

Obbligo di non fare violato: distruzione di quanto costruito a spese dell'obbligato, o risarcimento se dannoso per l'economia nazionale.

Testo ufficiale Art. 2933 Codice Civile — Italia

Se non è adempiuto un obbligo di non fare, l'avente diritto può ottenere che sia distrutto, a spese dell'obbligato, ciò che è stato fatto in violazione dell'obbligo. Non può essere ordinata la distruzione della cosa e l'avente diritto può conseguire solo il risarcimento dei danni, se la distruzione della cosa è di pregiudizio all'economia nazionale.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

L'articolo 2933 del Codice Civile disciplina l'esecuzione forzata degli obblighi di non fare. Se una persona (obbligato) viola un obbligo di non fare, ad esempio costruendo un manufatto vietato, l'avente diritto può chiedere al giudice di ordinare la distruzione di quanto realizzato, a spese dell'obbligato.

Tuttavia, la distruzione non può essere ordinata se essa reca pregiudizio all'economia nazionale. In tal caso, l'avente diritto può ottenere solo il risarcimento dei danni. Il termine 'economia nazionale' è ampio e non è definito dalla norma, ma si riferisce a beni o attività di rilevanza economica generale.

La norma si applica solo agli obblighi di non fare, non a quelli di fare (art. 2931) o di consegna (art. 2930). La richiesta di distruzione è un rimedio specifico, alternativo al risarcimento, ma subordinato alla valutazione dell'interesse nazionale.

Quando si applica

  • Un vicino costruisce una recinzione in violazione di un patto di non edificare: il giudice può ordinarne la demolizione a spese del vicino.
  • Un'impresa installa un cartellone pubblicitario in violazione di un divieto contrattuale: il titolare del diritto può chiedere la rimozione a spese dell'impresa.
  • Un conduttore dipinge la facciata di un immobile in violazione di un obbligo di non modificare l'aspetto: il proprietario può ottenere la distruzione della vernice e il ripristino.
  • Una società avvia una produzione rumorosa in violazione di un'ordinanza comunale di non fare rumore: il giudice può ordinare la rimozione degli impianti a spese della società.
  • Un proprietario terriero pianta alberi in violazione di una servitù di non piantare: il vicino può ottenere lo sradicamento a spese del proprietario.

Cosa questo articolo non dice

  • Non si applica agli obblighi di fare (ad esempio, costruire o consegnare): questi sono disciplinati dagli artt. 2931 e 2930.
  • Non copre l'esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto: è regolata dall'art. 2932.
  • Non si applica se la violazione è già stata compiuta e il bene distrutto è di proprietà di terzi in buona fede: in tal caso si applicano le norme generali sui diritti dei terzi (artt. 2926-2927).
  • Non prevede un diritto automatico alla distruzione: il giudice deve valutare il pregiudizio all'economia nazionale, che può limitare il rimedio.

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