Estinzione dei diritti per prescrizione - Art. 2934
La regola della prescrizione estingue i diritti non esercitati per il tempo stabilito dalla legge, ma non si applica ai diritti indisponibili.
Ogni diritto si estingue per prescrizione, quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge. Non sono soggetti alla prescrizione i diritti indisponibili e gli altri diritti indicati dalla legge.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
La prescrizione è il meccanismo per cui un diritto si estingue se il titolare non lo esercita per il periodo fissato dalla legge. Il periodo di tempo è determinato da altre norme del codice, non da questo articolo.
Non tutti i diritti sono soggetti a prescrizione. I diritti indisponibili – quelli che non possono essere alienati o rinunciati, come il diritto alla vita o all'integrità fisica – sono esclusi per legge. Anche altri diritti specificamente indicati dalla legge non si prescrivono.
Questo articolo è la norma di principio: stabilisce la regola generale e l'eccezione. Le modalità concrete (quando inizia il termine, come si interrompe, ecc.) sono disciplinate dagli articoli seguenti.
Quando si applica
- Un creditore che non chiede il pagamento di un debito per il periodo stabilito dalla legge perde il diritto di esigere la somma.
- Un proprietario che non esercita il diritto di passaggio su un fondo altrui per il periodo legale perde la servitù.
- Un lavoratore che non richiede il pagamento di una retribuzione arretrata entro il termine legale perde il diritto alla somma.
- Un erede che non accetta l'eredità entro il termine prescrizionale perde il diritto di accettare.
Cosa questo articolo non dice
- La decorrenza della prescrizione (cioè da quando inizia a contare il termine) è regolata da un'altra norma, non da questo articolo.
- La possibilità di rinunciare alla prescrizione dopo che è maturata è disciplinata da un articolo successivo.
- La prescrizione non si applica automaticamente: il giudice non può rilevarla d'ufficio, ma deve essere eccepita dalla parte interessata (norma separata).
- I diritti personalissimi (come il diritto all'immagine o all'onore) non sono soggetti a prescrizione, ma la loro tutela può essere limitata da altre regole.
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