Art. 2934 Codice Civile

Estinzione dei diritti per prescrizione - Art. 2934

La regola della prescrizione estingue i diritti non esercitati per il tempo stabilito dalla legge, ma non si applica ai diritti indisponibili.

Testo ufficiale Art. 2934 Codice Civile — Italia

Ogni diritto si estingue per prescrizione, quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge. Non sono soggetti alla prescrizione i diritti indisponibili e gli altri diritti indicati dalla legge.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

Leggi questo articolo sulla fonte ufficiale →

Cosa dice, in parole semplici

La prescrizione è il meccanismo per cui un diritto si estingue se il titolare non lo esercita per il periodo fissato dalla legge. Il periodo di tempo è determinato da altre norme del codice, non da questo articolo.

Non tutti i diritti sono soggetti a prescrizione. I diritti indisponibili – quelli che non possono essere alienati o rinunciati, come il diritto alla vita o all'integrità fisica – sono esclusi per legge. Anche altri diritti specificamente indicati dalla legge non si prescrivono.

Questo articolo è la norma di principio: stabilisce la regola generale e l'eccezione. Le modalità concrete (quando inizia il termine, come si interrompe, ecc.) sono disciplinate dagli articoli seguenti.

Quando si applica

  • Un creditore che non chiede il pagamento di un debito per il periodo stabilito dalla legge perde il diritto di esigere la somma.
  • Un proprietario che non esercita il diritto di passaggio su un fondo altrui per il periodo legale perde la servitù.
  • Un lavoratore che non richiede il pagamento di una retribuzione arretrata entro il termine legale perde il diritto alla somma.
  • Un erede che non accetta l'eredità entro il termine prescrizionale perde il diritto di accettare.

Cosa questo articolo non dice

  • La decorrenza della prescrizione (cioè da quando inizia a contare il termine) è regolata da un'altra norma, non da questo articolo.
  • La possibilità di rinunciare alla prescrizione dopo che è maturata è disciplinata da un articolo successivo.
  • La prescrizione non si applica automaticamente: il giudice non può rilevarla d'ufficio, ma deve essere eccepita dalla parte interessata (norma separata).
  • I diritti personalissimi (come il diritto all'immagine o all'onore) non sono soggetti a prescrizione, ma la loro tutela può essere limitata da altre regole.

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.

È con

Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.

Copiamo questo testo dalla fonte ufficiale e lo ricontrolliamo a ogni caricamento della pagina, ma non possiamo garantire che sia completo, aggiornato o privo di errori, e non ci assumiamo alcuna responsabilità per l'affidamento che vi si faccia. Una modifica può avere effetto prima che il testo coordinato la recepisca. Il testo del pubblicatore è collegato qui sotto: in caso di divergenza, fa fede quello ufficiale.

Questa pagina riporta il testo dell'art. 2934 del Codice Civile in vigore alla data indicata e ne spiega il contenuto in termini generali. Non è un parere legale e non tiene conto delle circostanze del tuo caso, che possono cambiare completamente la risposta. Per una controversia in corso, per i termini di decadenza e prima di qualsiasi iniziativa giudiziaria, rivolgiti a un avvocato.

← Tutti gli articoli del Codice Civile