Rinuncia alla prescrizione - Art. 2937
L'art. 2937 c.c. disciplina la rinuncia alla prescrizione: chi non può disporre del diritto non può rinunciare; solo dopo il compimento; può essere tacita.
Non può rinunziare alla prescrizione chi non può disporre validamente del diritto. Si può rinunziare alla prescrizione solo quando questa è compiuta. La rinunzia può risultare da un fatto incompatibile con la volontà di valersi della prescrizione.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
La prescrizione estingue un diritto se il titolare non lo esercita per il tempo stabilito dalla legge. La rinuncia alla prescrizione è possibile solo dopo che la prescrizione si è già compiuta, cioè quando il diritto è ormai estinto. Non può rinunciare chi non ha la capacità di disporre validamente del diritto, come i minori o le persone interdette.
La rinuncia non deve essere espressa in modo formale: può risultare da un comportamento incompatibile con la volontà di avvalersi della prescrizione. Ad esempio, il pagamento spontaneo di un debito già prescritto vale come rinuncia tacita.
Quando si applica
- Un debitore paga un debito ormai prescritto, dimostrando così di rinunciare alla prescrizione.
- Il creditore dichiara espressamente di non voler opporre la prescrizione al debitore.
- Il proprietario di un fondo accetta una servitù che si era prescritta per non uso.
- Un erede riconosce un debito del defunto che era già prescritto.
Cosa questo articolo non dice
- La rinuncia alla prescrizione prima che sia compiuta: è nulla, ma la disciplina è nell'art. 2936 (inderogabilità delle norme sulla prescrizione).
- La possibilità di rinunciare alla prescrizione da parte di un incapace: è vietata, ma le regole sulla capacità sono nel codice civile generale.
- Il termine di prescrizione stesso: non è qui stabilito, ma in articoli come 2946 (prescrizione ordinaria).
Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.
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