Art. 2937 Codice Civile

Rinuncia alla prescrizione - Art. 2937

L'art. 2937 c.c. disciplina la rinuncia alla prescrizione: chi non può disporre del diritto non può rinunciare; solo dopo il compimento; può essere tacita.

Testo ufficiale Art. 2937 Codice Civile — Italia

Non può rinunziare alla prescrizione chi non può disporre validamente del diritto. Si può rinunziare alla prescrizione solo quando questa è compiuta. La rinunzia può risultare da un fatto incompatibile con la volontà di valersi della prescrizione.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

La prescrizione estingue un diritto se il titolare non lo esercita per il tempo stabilito dalla legge. La rinuncia alla prescrizione è possibile solo dopo che la prescrizione si è già compiuta, cioè quando il diritto è ormai estinto. Non può rinunciare chi non ha la capacità di disporre validamente del diritto, come i minori o le persone interdette.

La rinuncia non deve essere espressa in modo formale: può risultare da un comportamento incompatibile con la volontà di avvalersi della prescrizione. Ad esempio, il pagamento spontaneo di un debito già prescritto vale come rinuncia tacita.

Quando si applica

  • Un debitore paga un debito ormai prescritto, dimostrando così di rinunciare alla prescrizione.
  • Il creditore dichiara espressamente di non voler opporre la prescrizione al debitore.
  • Il proprietario di un fondo accetta una servitù che si era prescritta per non uso.
  • Un erede riconosce un debito del defunto che era già prescritto.

Cosa questo articolo non dice

  • La rinuncia alla prescrizione prima che sia compiuta: è nulla, ma la disciplina è nell'art. 2936 (inderogabilità delle norme sulla prescrizione).
  • La possibilità di rinunciare alla prescrizione da parte di un incapace: è vietata, ma le regole sulla capacità sono nel codice civile generale.
  • Il termine di prescrizione stesso: non è qui stabilito, ma in articoli come 2946 (prescrizione ordinaria).

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