Non rilevabilità d'ufficio della prescrizione (Art. 2938)
L'art. 2938 c.c. vieta al giudice di rilevare d'ufficio la prescrizione non opposta. Solo la parte interessata può eccepirla.
Il giudice non può rilevare d'ufficio la prescrizione non opposta.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'articolo 2938 del Codice Civile stabilisce che il giudice non può rilevare d'ufficio la prescrizione. La prescrizione, cioè l'estinzione del diritto per decorso del tempo, può essere fatta valere solo dalla parte che ne ha interesse. Se il debitore o il convenuto non oppone espressamente la prescrizione, il giudice non può dichiararla in automatico, anche se è evidente che il diritto è prescritto.
Questa regola è un'eccezione al principio generale secondo cui le norme sulla prescrizione sono inderogabili. La parte che intende avvalersi della prescrizione deve eccepirla in giudizio, altrimenti il diritto rimane ancora valido e può essere fatto valere. La prescrizione non è quindi rilevabile d'ufficio dal giudice.
Quando si applica
- Il creditore chiede il pagamento di un debito scaduto da molto tempo. Il giudice non può dichiarare prescritto il debito se il debitore non eccepisce la prescrizione.
- In una causa per risarcimento danni, il convenuto non solleva l'eccezione di prescrizione. Il giudice non può rilevarla d'ufficio.
- Il locatore agisce per canoni arretrati. Il giudice non può applicare la prescrizione se il conduttore non la oppone.
- In un'azione di divisione ereditaria, un erede non eccepisce la prescrizione del diritto di un altro erede. Il giudice non può dichiarare prescritto quel diritto.
Cosa questo articolo non dice
- Non significa che la prescrizione non possa essere mai rilevata d'ufficio: se la parte ha già opposto la prescrizione, il giudice la applica.
- Non riguarda la prescrizione di diritti che non possono essere prescritti (ad esempio, diritti indisponibili come lo stato delle persone).
- Non regola la possibilità per un terzo di opporre la prescrizione; la legge prevede apposite disposizioni per i terzi.
- Non si applica alla prescrizione processuale, come i termini per impugnare una sentenza.
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