Nessun rimborso per debito prescritto pagato - Art. 2940
Chi paga spontaneamente un debito prescritto non può chiederne la restituzione. L'articolo 2940 vieta la ripetizione di quanto versato spontaneamente.
Non è ammessa la ripetizione di ciò che è stato spontaneamente pagato in adempimento di un debito prescritto.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Se una persona paga un debito per il quale e' gia' maturata la prescrizione, non puo' successivamente chiedere indietro la somma versata. La legge vieta infatti la ripetizione, cioe' la restituzione, di quanto e' stato pagato in adempimento di un debito prescritto.
Cio' vale a condizione che il pagamento sia avvenuto in modo spontaneo. Se il debitore adempie di sua volonta', l'adempimento e' definitivo e il creditore ha il diritto di trattenere quanto ricevuto.
Quando si applica
- Un debitore salda una vecchia fattura prescritta tramite bonifico e successivamente si accorge che il termine era gia' scaduto
- Un inquilino paga spontaneamente al proprietario canoni arretrati per i quali la prescrizione si era gia' compiuta
- Un cliente paga una parcella professionale senza verificare se il diritto del professionista fosse gia' prescritto
Cosa questo articolo non dice
- Il pagamento effettuato sotto coercizione o minaccia, per cui si applicano le norme sui vizi del consenso
- L'ipotesi di somme riscosse tramite esecuzione forzata ingiusta, disciplinata dalle norme dell'articolo 2930 e seguenti
- Il pagamento eseguito per errore sull'esistenza stessa del debito anziche' sulla sua prescrizione
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Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.
Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.
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