Nullità di patti sulla prescrizione – Art. 2936
L'art. 2936 c.c. dichiara nullo qualsiasi patto che modifichi la disciplina legale della prescrizione. Le norme sulla prescrizione sono inderogabili.
È nullo ogni patto diretto a modificare la disciplina legale della prescrizione.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
La prescrizione è l'istituto giuridico per cui un diritto si estingue dopo un periodo di inattività del titolare. Le norme che la regolano (decorrenza, durata, sospensione, interruzione) sono fissate dal codice.
L'articolo 2936 stabilisce che è nullo qualsiasi accordo tra privati volto a modificare queste norme. Le parti non possono pattuire termini di prescrizione diversi da quelli legali, né escluderla o renderla più gravosa. La nullità opera di diritto.
Quando si applica
- Un contratto di locazione in cui locatore e conduttore concordano un termine di prescrizione più breve per i danni all'immobile.
- Un accordo tra soci che fissa un termine di prescrizione diverso per il diritto di recesso dalla società.
- Una clausola in un contratto di appalto che prevede la decadenza dalla garanzia in un periodo inferiore a quello legale.
- Un patto tra creditore e debitore che esclude la prescrizione del credito, obbligando il debitore a non eccepirla mai.
Cosa questo articolo non dice
- Non riguarda la rinuncia alla prescrizione già maturata, che è invece disciplinata dall'art. 2937.
- Non riguarda la sospensione o l'interruzione della prescrizione, regolate dagli artt. 2941-2945.
- Non vieta accordi che riguardano la decorrenza della prescrizione (art. 2935) purché non ne modifichino i termini.
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