Art. 2939 Codice Civile

Opponibilità della prescrizione da terzi Art. 2939

I creditori e chiunque vi abbia interesse possono opporre la prescrizione anche se la parte non la fa valere o vi ha rinunziato. Art. 2939.

Testo ufficiale Art. 2939 Codice Civile — Italia

La prescrizione può essere opposta dai creditori e da chiunque vi ha interesse, qualora la parte non la faccia valere. Può essere opposta anche se la parte vi ha rinunziato.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

La prescrizione è un modo di estinzione dei diritti per il decorso del tempo. Normalmente, solo la parte che ne beneficia (il debitore) può opporla. L'articolo 2939 amplia questa possibilità: anche i creditori e chiunque abbia un interesse giuridicamente rilevante possono far valere la prescrizione, anche se il debitore non lo fa o vi ha rinunciato.

Questa norma serve a proteggere i terzi che potrebbero subire un pregiudizio dalla rinuncia alla prescrizione da parte del debitore. Ad esempio, un creditore potrebbe volere che un debito prescritto non venga pagato, perché altrimenti il patrimonio del debitore si ridurrebbe a scapito degli altri creditori.

Importante: l'articolo non attribuisce a terzi un diritto autonomo alla prescrizione, ma solo la facoltà di opporla quando l'avente diritto non la fa valere. Inoltre, la prescrizione non può essere rilevata d'ufficio dal giudice (art. 2938), ma può essere opposta dal terzo interessato.

Quando si applica

  • Un creditore chirografario del debitore oppone la prescrizione di un debito che il debitore vorrebbe pagare volontariamente, per evitare che il pagamento riduca la massa attiva su cui il creditore può agire.
  • Un fideiussore oppone la prescrizione del debito principale per non dover pagare, anche se il debitore principale ha rinunciato alla prescrizione.
  • Un acquirente di un immobile gravato da ipoteca prescritta oppone la prescrizione per ottenere la cancellazione dell'ipoteca, anche se il debitore originario non ha mai sollevato l'eccezione.

Cosa questo articolo non dice

  • Situazioni in cui la prescrizione è rilevata d'ufficio dal giudice (ciò è vietato dall'art. 2938).
  • L'eccezione di prescrizione da parte del debitore stesso (regolata dagli artt. 2937 e 2938).
  • La prescrizione dei diritti personali non patrimoniali (la prescrizione riguarda solo diritti patrimoniali).
  • La prescrizione in materia penale (non coperta dal codice civile).

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