Cognome dell'adottato - Art. 299
L'adottato antepone il cognome dell'adottante; modifiche: aggiunta per adulti, mantenimento originario per figli naturali, cognome materno per coniugi.
Cognome dell'adottato. L'adottato assume il cognome dell'adottante e lo antepone al proprio. 325 Nel caso in cui la filiazione sia stata accertata o riconosciuta successivamente all'adozione si applica il primo comma. Il figlio naturale che sia stato riconosciuto dai propri genitori e sia successivamente adottato, assume il cognome dell'adottante.
- (263) (317) Se l'adozione è compiuta da coniugi, l'adottato assume il cognome del marito. Se l'adozione è compiuta da una donna maritata, l'adottato, che non sia figlio del marito, assume il cognome della famiglia di lei.
- (263) ------------- AGGIORNAMENTO (133) La Corte Costituzionale, con sentenza 7-11 maggio 2001, n. 120 (in G.U. 1a s.s. 16/5/2001, n. 19) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell' art. 299, secondo comma, del codice civile , nella parte in cui nonprevede che, qualora sia figlio naturale non riconosciuto dai propri genitori, l'adottato possa aggiungere al cognome dell'adottante anche quello originariamente attribuitogli". ------------- AGGIORNAMENTO (263) La Corte Costituzionale, con sentenza 8 novembre - 21 dicembre 2016, n. 286 (in G.U. 1ª s.s. 28/12/2016, n. 52), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale "della norma desumibile dagli artt. 237 , 262 e 299 del codice civile ; 72, primo comma, del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238 (Ordinamento dello stato civile); e 33 e 34 del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell' articolo 2, comma 12, della L. 15 maggio 1997, n. 127 ), nella parte in cui non consente ai coniugi, di comune accordo, di trasmettere ai figli, al momento della nascita, anche il cognome materno", e, in via consequenziale, ai sensi dell' art. 27 della legge n. 87 del 1953 , l'illegittimità costituzionale del terzo comma del presente articolo, nella parte in cui non consente ai coniugi, in caso di adozione compiuta da entrambi, di attribuire, di comune accordo, anche il cognome materno al momento dell'adozione. ------------- AGGIORNAMENTO (317) La Corte Costituzionale, con sentenza 27 aprile - 31 maggio 2022, n. 131 (in G.U. 1ª s.s. 01/06/2022, n. 22), ha dichiarato "in via consequenziale, ai sensi dell' art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale della norma desumibile dagli artt. 262, primo comma , e 299, terzo comma, cod. civ. , 27, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia) e 34 del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell' articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127 ), nella parte in cui prevede che il figlio nato nel matrimonio assume il cognome del padre, anziché prevedere che il figlio assume i cognomi dei genitori, nell'ordine dai medesimi concordato, fatto salvo l'accordo, alla nascita, per attribuire il cognome di uno di loro soltanto" e "in via consequenziale, ai sensi dell' art. 27 della legge n. 87 del 1953 , l'illegittimità costituzionale dell' art. 299, terzo comma, cod. civ. , nella parte in cui prevede che «l'adottato assume il cognome del marito», anziché prevedere che l'adottato assume i cognomi degli adottanti, nell'ordine dai medesimi concordato, fatto salvo l'accordo, raggiunto nel procedimento di adozione, per attribuire il cognome di uno di loro soltanto". ------------- AGGIORNAMENTO (325) La Corte Costituzionale, con sentenza 10 maggio - 4 luglio 2023, n. 135 (in G.U. 1ª s.s. 05/07/2023, n. 27), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell' art. 299, primo comma, del codice civile , nella parte in cui non consente, con la sentenza di adozione, di aggiungere, anziché di anteporre, il cognome dell'adottante a quello dell'adottato maggiore d'età, se entrambi nel manifestare il consenso all'adozione si sono espressi a favore di tale effetto".
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'articolo stabilisce il cognome che l'adottato assume. Di regola, prende il cognome dell'adottante e lo mette prima del proprio (anteposizione).
Sono intervenute sentenze della Corte Costituzionale che hanno modificato la norma: per l'adozione di un maggiorenne, se entrambi lo chiedono, si può aggiungere il cognome dell'adottante dopo quello dell'adottato invece di anteporlo. Per il figlio naturale non riconosciuto dai genitori, si può aggiungere al cognome dell'adottante anche quello originario.
Quando l'adozione è compiuta da entrambi i coniugi, oggi è possibile attribuire anche il cognome materno, di comune accordo, e l'ordine dei cognomi è scelto dai coniugi (non più solo quello del marito).
Quando si applica
- Una persona single adotta un minore: il bambino assume il cognome dell'adottante anteposto al proprio.
- Una coppia sposata adotta un bambino: possono concordare di dargli entrambi i cognomi, nell'ordine che preferiscono.
- Un adulto viene adottato: può chiedere al tribunale di aggiungere il cognome dell'adottante dopo il proprio, anziché prima.
- Un bambino nato fuori dal matrimonio viene riconosciuto dai genitori e poi adottato: prende il cognome dell'adottante anteposto.
- Un figlio naturale mai riconosciuto viene adottato: può conservare il suo cognome originario e aggiungere quello dell'adottante.
Cosa questo articolo non dice
- Non regola i diritti di successione dell'adottato (disciplinati dall'art. 304).
- Non disciplina la revoca dell'adozione per indegnità (artt. 305-307).
- Non prevede l'assenso necessario all'adozione (art. 297) né la decorrenza degli effetti (art. 298).
- Non si applica automaticamente ai casi di adozione internazionale senza richiamo specifico.
Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.
Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.
Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.
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