L'adottante non eredita dall'adottato Art. 304
L'adozione non attribuisce all'adottante alcun diritto di successione. I diritti dell'adottato verso l'adottante sono regolati dalle norme del libro II.
L'adozione non attribuisce all'adottante alcun diritto di successione. I diritti dell'adottato nella successione dell'adottante sono regolati dalle norme contenute nel libro II.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Questa disposizione stabilisce che l'adozione non conferisce a chi adotta alcun diritto ereditario sui beni dell'adottato. Se la persona adottata muore, l'adottante non diventa suo erede per legge.
Per quanto riguarda invece la posizione dell'adottato nei confronti dell'adottante, i suoi diritti di successione non sono definiti da questo articolo, ma sono disciplinati dalle regole generali sulle successioni previste nel libro II del codice civile.
La norma serve a proteggere il patrimonio della famiglia di origine dell'adottato, evitando che l'adozione possa essere usata per trasmettere beni ereditari in favore dell'adottante.
Quando si applica
- Morte dell'adottato maggiorenne privo di testamento e pretesa ereditaria dell'adottante.
- Apertura della successione dell'adottato in presenza di beni provenienti dalla propria famiglia d'origine.
- Valutazione dei diritti dell'adottato rispetto all'eredita lasciata dall'adottante.
Cosa questo articolo non dice
- Diritti ereditari dei figli minori nell'adozione piena.
- Diritti di successione dell'adottato nei confronti dei parenti dell'adottante.
- Revoca dell'adozione e relative conseguenze sui rapporti personali.
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