Modalità per redigere l'inventario dei beni: Art. 363
L'inventario dei beni del minore richiede cancelliere o notaio, il protutore e due testimoni. Ammessa deroga sotto quindicimila lire.
L'inventario si fa col ministero del cancelliere del tribunale o di un notaio a ciò delegato dal giudice tutelare, con l'intervento del protutore e, se è possibile, anche del minore che abbia compiuto gli anni sedici, e con l'assistenza di due testimoni scelti preferibilmente fra i parenti o gli amici della famiglia.(111) 112a Il giudice può consentire che l'inventario sia fatto senza ministero di cancelliere o di notaio, se il valore presumibile del patrimonio non eccede quindicimila lire. L'inventario è depositato presso il tribunale.(111) 112a Nel verbale di deposito il tutore e il protutore ne dichiarano con giuramento la sincerità. ------------------ AGGIORNAMENTO (111) Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall' articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254 , fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3." ------------------ AGGIORNAMENTO (112a) Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 , come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Questa disposizione fissa le modalità formali con cui si deve formare l'inventario dei beni di un minore soggetto a tutela. La regola generale stabilisce che l'inventario è redatto con il ministero del cancelliere del tribunale o di un notaio delegato dal giudice tutelare. Alla redazione devono assistere il protutore e due testimoni scelti di preferenza tra parenti o amici della famiglia. Se il minore ha compiuto sedici anni, deve intervenire alle operazioni quando ciò sia possibile.
È prevista un'eccezione per le tutele di modesto valore: il giudice tutelare può consentire che l'inventario venga fatto senza il ministero del cancelliere o del notaio se il valore presumibile del patrimonio non supera quindicimila lire.
Una volta completato, il documento deve essere depositato presso il tribunale. Nel verbale di deposito, il tutore e il protutore sono tenuti a dichiarare sotto giuramento che l'inventario è sincero.
Quando si applica
- Un tutore e un protutore che individuano due amici della famiglia del minore per fare da testimoni alla stesura dell'inventario.
- Un minore che ha compiuto sedici anni e viene chiamato ad assistere alla ricognizione dei propri beni insieme al notaio delegato.
- Il deposito dell'inventario nella cancelleria del tribunale con la contestuale dichiarazione giurata di sincerità resa dal tutore e dal protutore.
- La richiesta al giudice tutelare di formare l'inventario senza cancelliere né notaio perché il patrimonio stimato non supera quindicimila lire.
Cosa questo articolo non dice
- La descrizione analitica degli elementi da inserire e la stima dettagliata delle singole voci, disciplinata dall'articolo successivo.
- L'amministrazione temporanea dei beni del minore prima della conclusione dell'inventario, regolata dalle norme sull'amministrazione provvisoria.
- Le autorizzazioni necessarie per vendere o reinvestire i beni inventariati, previste dalle norme sugli atti del tutore.
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