Art. 370 Codice Civile

Tutore: amministrazione prima dell'inventario - Art. 370

L'articolo 370 limita l'amministrazione del tutore, prima della redazione dell'inventario, ai soli affari urgenti che non possono essere rimandati.

Testo ufficiale Art. 370 Codice Civile — Italia

Prima che sia compiuto l'inventario, l'amministrazione del tutore deve limitarsi agli affari che non ammettono dilazione.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

L'articolo 370 dice che, finché non è stato completato l'inventario dei beni del minore o dell'interdetto, il tutore può occuparsi solo di quelle cose che non possono aspettare. Si tratta di una regola temporanea: appena l'inventario è fatto, il tutore può agire con più libertà (sempre sotto controllo del giudice tutelare).

Per "affari che non ammettono dilazione" si intendono le spese o decisioni urgenti, come pagare una bolletta in scadenza, evitare un danno imminente alla casa, o acquistare beni di prima necessità. Il tutore non può invece fare investimenti, vendere proprietà o assumere impegni a lungo termine prima di avere un quadro completo dei beni.

Questa norma protegge il patrimonio del minore: impedisce decisioni affrettate prima che il tutore abbia un inventario preciso di ciò che amministra.

Quando si applica

  • Il tutore deve pagare l'affitto dell'appartamento del minore perché scade domani e il proprietario ha minacciato lo sfratto.
  • Il tutore deve riparare urgentemente una perdita d'acqua che sta danneggiando il soffitto della casa ereditata dal minore.
  • Il tutore deve acquistare farmaci prescritti per una malattia improvvisa del minore, con spesa da rimborsare poi dall'eredità.
  • Il tutore deve rispondere a una richiesta di pagamento di una cartella esattoriale con scadenza imminente per evitare sanzioni.

Cosa questo articolo non dice

  • Non copre l'amministrazione del tutore dopo che l'inventario è stato completato (articoli successivi, come 371 e seguenti).
  • Non autorizza il tutore a compiere atti di straordinaria amministrazione (es. vendita di un immobile) anche se urgenti – per quelli serve l'autorizzazione del giudice tutelare (art. 374).
  • Non riguarda i poteri del protutore (art. 360) o i provvedimenti urgenti del giudice (art. 361).
  • Non definisce cosa sia un 'affare che non ammette dilazione': la valutazione spetta al tutore, ma se sbaglia può essere ritenuto responsabile (art. 377).

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

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