Atti del tutore soggetti ad autorizzazione Art. 374
L'articolo 374 stabilisce quali atti richiedono l'autorizzazione del giudice tutelare: tra questi, acquistare beni, riscuotere capitali e promuovere giudizi.
Il tutore non può senza l'autorizzazione del giudice tutelare: 1) acquistare beni, eccettuati i mobili necessari per l'uso del minore, per l'economia domestica e per l'amministrazione del patrimonio; 2) alienare beni, eccettuati i frutti e i mobili soggetti a facile deterioramento; 3) riscuotere capitali; 4) costituire pegni o ipoteche, ovvero consentire alla cancellazione di ipoteche o allo svincolo di pegni; 5) assumere obbligazioni, salvo che queste riguardino le spese necessarie per il mantenimento del minore e per l'ordinaria amministrazione del suo patrimonio; 6) accettare eredità o rinunciarvi, accettare donazioni o legati soggetti a pesi o a condizioni, procedere a divisioni; 7) fare compromessi e transazioni o accettare concordati; 8) fare contratti di locazione di immobili oltre il novennio o che in ogni caso si prolunghino oltre un anno dopo il raggiungimento della maggiore età; 9) promuovere giudizi, salvo che si tratti di denunzie di nuova opera o di danno temuto, di azioni possessorie o di sfratto e di azioni per riscuotere frutti o per ottenere provvedimenti conservativi.
- (321) 322 -------------- AGGIORNAMENTO (321) Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti". -------------- AGGIORNAMENTO (322) Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 , come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197 , ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Il tutore legale gestisce il patrimonio del minore, ma non può compiere in autonomia le operazioni di maggior rilievo. L'articolo 374 fissa l'obbligo di chiedere preventivamente l'autorizzazione al giudice tutelare prima di compiere determinati atti di gestione patrimoniale e giuridica.
L'autorizzazione è richiesta per acquistare o alienare beni, incassare capitali, costituire pegni o ipoteche, svincolare garanzie e assumere obbligazioni che eccedano le spese ordinarie di mantenimento. È parimenti necessaria per accettare o rinunciare a eredità, donazioni o legati gravati da pesi, procedere a divisioni patrimoniali, stipulare transazioni o sottoscrivere contratti di locazione di immobili che superino il novennio.
In ambito processuale, il tutore deve ottenere l'ok del giudice tutelare per promuovere giudizi. Fanno eccezione le azioni urgenti e cautelari, come le denunzie di nuova opera o di danno temuto, le azioni possessorie, le procedure di sfratto e le azioni per riscuotere frutti o ottenere provvedimenti conservativi.
Quando si applica
- Il tutore intende incassare una somma assicurativa o un capitale spettante al minore.
- Il tutore intende alienare un bene del minore che non rientra tra quelli soggetti a facile deterioramento.
- Il tutore deve stipulare un contratto di locazione per un immobile del minore per una durata superiore al novennio.
- Il tutore valuta se rinunciare a un'eredità devoluta al minore o accettare una donazione soggetta a condizioni.
Cosa questo articolo non dice
- L'acquisto di beni mobili necessari per l'uso del minore, per l'economia domestica o per l'amministrazione del patrimonio, che il tutore può compiere liberamente.
- L'avvio di azioni giudiziarie urgenti come le denunzie di nuova opera o di danno temuto, le azioni possessorie e quelle di sfratto.
- Le conseguenze degli atti compiti dal tutore senza le dovute autorizzazioni, disciplinate dall'articolo 377.
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