Dichiarazione debiti e crediti tutore - Art. 367
Il tutore deve dichiarare i propri debiti o crediti verso il minore prima di chiudere l'inventario. L'interpellazione va verbalizzata ex Art. 367.
Il tutore, che ha debiti, crediti o altre ragioni verso il minore, deve esattamente dichiararli prima della chiusura dell'inventario. Il cancelliere o il notaio hanno l'obbligo di interpellarlo al riguardo. Nel caso d'inventario senza opera di cancelliere o di notaio, il tutore è interpellato dal giudice tutelare all'atto del deposito. In ogni caso si fa menzione dell'interpellazione e della dichiarazione del tutore nell'inventario o nel verbale di deposito.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Questa norma impone al tutore l'obbligo di dichiarare apertamente tutti i rapporti di debito, di credito o le altre pretese giuridiche che vanta nei confronti del minore amministrato. Tale formalità deve avvenire prima che l'inventario dei beni del minore venga definitivamente chiuso.
Per garantire la trasparenza, la legge stabilisce un preciso dovere a carico del pubblico ufficiale che redige l'inventario (cancelliere o notaio), il quale deve interpellare espressamente il tutore sul punto. Qualora l'inventario sia redatto senza l'intervento di un cancelliere o notaio, l'interpellazione viene effettuata dal giudice tutelare al momento del deposito dell'atto. In tutti i casi, l'interpellazione rivolta al tutore e la sua relativa risposta devono essere menzionate formalmente nell'inventario o nel verbale di deposito.
Quando si applica
- Un tutore vanta un credito verso il minore per spese anticipate a suo favore prima della nomina.
- Il tutore era debitore del genitore del minore e deve formalizzare la sussistenza del debito residuo.
- Il tutore e il minore sono comproprietari di un bene e sussistono partite economico-finanziarie pendenti tra le parti.
Cosa questo articolo non dice
- Le conseguenze pecuniarie o la perdita dei crediti derivanti dall'omessa dichiarazione, disciplinate dall'articolo 368.
- Le modalità generali di stesura e composizione dell'inventario, regolate dagli articoli 363 e 364.
- I divieti generali di acquisto o locazione dei beni del minore da parte del tutore, previsti dall'articolo 378.
Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.
Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.
Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.
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