Art. 368 Codice Civile

Omissione della dichiarazione del tutore: Art. 368

Tutore che, espressamente interpellato, tace i propri crediti: decade dai relativi diritti. Se tace un debito, può essere rimosso dalla tutela.

Testo ufficiale Art. 368 Codice Civile — Italia

Se il tutore, conoscendo il suo credito o le sue ragioni, espressamente interpellato non li ha dichiarati, decade da ogni suo diritto. Qualora, sapendo di essere debitore, non abbia dichiarato fedelmente il proprio debito, può essere rimosso dalla tutela.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

Leggi questo articolo sulla fonte ufficiale →

Cosa dice, in parole semplici

La norma riguarda il tutore, cioè la persona che amministra i beni e gli interessi di chi è sottoposto a tutela. Quando è interrogato espressamente sui suoi rapporti con la persona tutelata, il tutore deve dire la verità: deve dichiarare se ha un credito o altre ragioni da far valere e se ha un debito verso di lei.

Se il tutore conosce di avere un credito o una ragione e, interrogato, non la dichiara, perde ogni diritto: non potrà più farlo valere in seguito. È la decadenza prevista dalla norma.

Se invece sa di essere debitore e non dichiara fedelmente il debito, la conseguenza è diversa: può essere rimosso dall'incarico. La rimozione è una possibilità, non un effetto automatico, e riguarda solo l'omessa o infedele dichiarazione del debito.

Quando si applica

  • Il tutore ha un credito verso la persona tutelata per spese anticipate; il giudice tutelare lo interpella espressamente e lui non lo dichiara. Il credito non potrà più essere fatto valere.
  • Il tutore sa di dovere alla persona tutelata una somma ricevuta in nome suo; interrogato, dichiara un debito minore. La dichiarazione infedele può portare alla sua rimozione.
  • Durante la formazione dell'inventario il tutore è interrogato sulle sue ragioni e tace una garanzia o un diritto: decade da quella ragione.
  • Il tutore dichiara fedelmente un credito e quindi non subisce la decadenza: la dichiarazione completa è la condizione per conservare il diritto.

Cosa questo articolo non dice

  • Non riguarda i debiti o crediti che la persona tutelata ha verso terzi: qui conta solo ciò che il tutore deve dichiarare sui propri rapporti con lei.
  • Non riguarda la mancata formazione dell'inventario o la cattiva amministrazione in generale: quelle ipotesi seguono le regole proprie dell'inventario e della responsabilità del tutore.
  • Non prevede la rimozione automatica per tutti i casi di omissione: la decadenza riguarda i crediti non dichiarati, mentre la rimozione è prevista soltanto per l'infedele dichiarazione del debito.

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.

È con

Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.

Copiamo questo testo dalla fonte ufficiale e lo ricontrolliamo a ogni caricamento della pagina, ma non possiamo garantire che sia completo, aggiornato o privo di errori, e non ci assumiamo alcuna responsabilità per l'affidamento che vi si faccia. Una modifica può avere effetto prima che il testo coordinato la recepisca. Il testo del pubblicatore è collegato qui sotto: in caso di divergenza, fa fede quello ufficiale.

Questa pagina riporta il testo dell'art. 368 del Codice Civile in vigore alla data indicata e ne spiega il contenuto in termini generali. Non è un parere legale e non tiene conto delle circostanze del tuo caso, che possono cambiare completamente la risposta. Per una controversia in corso, per i termini di decadenza e prima di qualsiasi iniziativa giudiziaria, rivolgiti a un avvocato.

← Tutti gli articoli del Codice Civile