Beni con curatore speciale nell'inventario: Art. 366
Il tutore deve includere nell'inventario del minore i beni affidati a un curatore speciale, che deve trasmetterne copia di inventario e conti.
Il tutore deve comprendere nell'inventario generale del patrimonio del minore anche i beni, la cui amministrazione è stata deferita a un curatore speciale. Se questi ha formato un inventario particolare di tali beni, deve rimetterne copia al tutore, il quale lo unirà all'inventario generale. Il curatore deve anche comunicare al tutore copia dei conti periodici della sua amministrazione, salvo che il disponente lo abbia esonerato.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'articolo 366 del Codice Civile disciplina i raccordi informativi e d'inventario tra il tutore del minore e il curatore speciale a cui sia stata affidata l'amministrazione di specifici beni.
Il tutore ha l'obbligo di comprendere nell'inventario generale del patrimonio del minore anche i beni gestiti dal curatore speciale. Se quest'ultimo redige un inventario particolare per tali beni, deve consegnarne copia al tutore, che la unisce all'inventario generale.
Il curatore speciale deve inoltre trasmettere al tutore copia dei conti periodici relativi alla propria amministrazione. Questa comunicazione periodica dei conti è dovuta salvo il caso in cui il disponente abbia espressamente esonerato il curatore speciale da tale obbligo.
Quando si applica
- Il tutore deve compilare l'inventario generale dei beni del minore e include anche la quota di beni la cui gestione è attribuita a un curatore speciale
- Il curatore speciale redige l'inventario dei beni a lui affidati e invia una copia al tutore affinché la alleghi all'inventario generale
- Il curatore speciale trasmette al tutore i conti periodici della propria gestione amministrativa sui beni del minore
Cosa questo articolo non dice
- La nomina e i presupposti di attribuzione dei beni al curatore speciale, previsti dall'articolo 356
- Le regole generali sulla formazione dell'inventario del minore, disciplinate dall'articolo 363
- L'autorizzazione giudiziale necessaria per gli atti straordinari sui beni, regolata dall'articolo 374
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