Deposito di denaro, titoli e preziosi - Art. 369
Il tutore deposita denaro, titoli e preziosi del minore presso un istituto di credito designato dal giudice. Esonero per somme destinate a spese urgenti.
Il tutore deve depositare il denaro, i titoli di credito al portatore e gli oggetti preziosi esistenti nel patrimonio del minore presso un istituto di credito designato dal giudice tutelare, salvo che questi disponga diversamente per la loro custodia. Non è tenuto a depositare le somme occorrenti per le spese urgenti di mantenimento e di educazione del minore e per le spese di amministrazione.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Il tutore deve depositare presso una banca (istituto di credito) scelta dal giudice tutelare il denaro contante, i titoli di credito al portatore e gli oggetti preziosi che appartengono al minore. Il giudice può autorizzare un modo diverso di custodirli.
Le somme necessarie per le spese urgenti di mantenimento, educazione e amministrazione del minore non devono essere depositate: il tutore può tenerle presso di sé per usarle subito.
Quando si applica
- Il minore eredita del denaro contante e azioni al portatore; il tutore li porta in banca designata dal giudice.
- Il minore possiede gioielli di famiglia; il tutore li deposita in cassetta di sicurezza presso l'istituto di credito, salvo diversa autorizzazione.
- Il tutore deve pagare le rette scolastiche del minore; può tenere il denaro per questo scopo senza depositarlo.
- Il tutore gestisce un appartamento del minore e deve pagare le bollette; può trattenere le somme occorrenti per queste spese urgenti.
- Il giudice tutelare designa una banca specifica per il deposito dei valori del minore.
Cosa questo articolo non dice
- Non riguarda la gestione dei beni immobili del minore, che è regolata da altre norme (art. 374 e seguenti).
- Non riguarda la vendita di beni del minore, che richiede autorizzazione del giudice (art. 376).
- Non riguarda l'inventario dei beni, disciplinato dall'art. 362.
- Non riguarda le funzioni del protutore, previste dall'art. 360.
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