Art. 369 Codice Civile

Deposito di denaro, titoli e preziosi - Art. 369

Il tutore deposita denaro, titoli e preziosi del minore presso un istituto di credito designato dal giudice. Esonero per somme destinate a spese urgenti.

Testo ufficiale Art. 369 Codice Civile — Italia

Il tutore deve depositare il denaro, i titoli di credito al portatore e gli oggetti preziosi esistenti nel patrimonio del minore presso un istituto di credito designato dal giudice tutelare, salvo che questi disponga diversamente per la loro custodia. Non è tenuto a depositare le somme occorrenti per le spese urgenti di mantenimento e di educazione del minore e per le spese di amministrazione.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

Il tutore deve depositare presso una banca (istituto di credito) scelta dal giudice tutelare il denaro contante, i titoli di credito al portatore e gli oggetti preziosi che appartengono al minore. Il giudice può autorizzare un modo diverso di custodirli.

Le somme necessarie per le spese urgenti di mantenimento, educazione e amministrazione del minore non devono essere depositate: il tutore può tenerle presso di sé per usarle subito.

Quando si applica

  • Il minore eredita del denaro contante e azioni al portatore; il tutore li porta in banca designata dal giudice.
  • Il minore possiede gioielli di famiglia; il tutore li deposita in cassetta di sicurezza presso l'istituto di credito, salvo diversa autorizzazione.
  • Il tutore deve pagare le rette scolastiche del minore; può tenere il denaro per questo scopo senza depositarlo.
  • Il tutore gestisce un appartamento del minore e deve pagare le bollette; può trattenere le somme occorrenti per queste spese urgenti.
  • Il giudice tutelare designa una banca specifica per il deposito dei valori del minore.

Cosa questo articolo non dice

  • Non riguarda la gestione dei beni immobili del minore, che è regolata da altre norme (art. 374 e seguenti).
  • Non riguarda la vendita di beni del minore, che richiede autorizzazione del giudice (art. 376).
  • Non riguarda l'inventario dei beni, disciplinato dall'art. 362.
  • Non riguarda le funzioni del protutore, previste dall'art. 360.

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