Art. 357 Codice Civile

Cura, rappresentanza e amministrazione (Art. 357)

Art. 357 del Codice Civile: il tutore cura la persona del minore, lo rappresenta in tutti gli atti civili e ne amministra i beni.

Testo ufficiale Art. 357 Codice Civile — Italia

Il tutore ha la cura della persona del minore, lo rappresenta in tutti gli atti civili e ne amministra i beni.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

L'articolo 357 del Codice Civile stabilisce i compiti fondamentali del tutore di un minore. Il tutore deve prendersi cura della persona del minore, occuparsi della sua educazione, salute e benessere. Deve inoltre rappresentare legalmente il minore in tutti gli atti civili, come contratti, acquisti o azioni legali. Infine, ha il dovere di amministrare i beni del minore, gestendoli nell'interesse di quest'ultimo.

Queste funzioni sono generali e vengono specificate da altre norme del codice, come quelle sulla nomina del tutore e sull'inventario dei beni. La disposizione non elenca eccezioni o limitazioni, ma va letta insieme agli articoli successivi che disciplinano i poteri del tutore.

Quando si applica

  • Un tutore decide il trasferimento del minore in una nuova scuola.
  • Un tutore firma il contratto di locazione per l'appartamento del minore.
  • Un tutore apre una successione in nome del minore.
  • Un tutore gestisce un conto bancario intestato al minore.
  • Un tutore autorizza un intervento chirurgico per il minore.

Cosa questo articolo non dice

  • La nomina del tutore, disciplinata dagli articoli 346 e seguenti.
  • Le funzioni del protutore, previste dall'articolo 360.
  • L'obbligo di inventario dei beni del minore, regolato dagli articoli 362 e seguenti.
  • Le cause di incapacità o dispensa dall'ufficio tutelare, di cui agli articoli 350 e 351.

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