Annullamento atti del tutore senza formalità - Art. 377
L'art. 377 c.c. annulla gli atti del tutore senza le formalità degli artt. 366-376, su istanza del tutore, minore, eredi o aventi causa.
Gli atti compiuti senza osservare le norme dei precedenti articoli possono essere annullati su istanza del tutore o del minore o dei suoi eredi o aventi causa.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'articolo 377 del Codice Civile stabilisce che gli atti compiuti dal tutore (o da chi agisce in sua vece) senza rispettare le formalità richieste dagli articoli dal 366 al 376 possono essere annullati. L'annullamento non è automatico: deve essere chiesto da una delle persone indicate dalla legge.
Possono presentare istanza il tutore stesso (se si accorge dell'errore), il minore una volta divenuto maggiorenne, oppure i suoi eredi o aventi causa. L'atto rimane valido finché non viene dichiarato nullo dal giudice su richiesta di questi soggetti.
La norma non dice cosa accade se nessuno chiede l'annullamento: in quel caso l'atto resta efficace. Si tratta quindi di una nullità relativa, non assoluta.
Quando si applica
- Il tutore vende un immobile del minore senza l'autorizzazione del giudice tutelare richiesta dall'art. 376.
- Il tutore omette di depositare titoli e valori presso la banca come previsto dall'art. 369.
- Il tutore investe capitali del minore in modo diverso da quello stabilito dall'art. 372.
- Il tutore compie atti di amministrazione prima di redigere l'inventario previsto dall'art. 370.
- Il tutore dichiara propri debiti o crediti senza rispettare le forme dell'art. 367.
Cosa questo articolo non dice
- Atti compiuti dal minore stesso senza l'assistenza del tutore: non rientrano nell'art. 377 perché riguardano la capacità del minore, non le formalità del tutore.
- Nullità automatica degli atti: l'articolo prevede solo l'annullabilità su richiesta, non la nullità di diritto.
- Risarcimento dei danni causati dal tutore: è disciplinato dall'art. 382 (responsabilità del tutore), non dall'art. 377.
- Atti compiuti dopo la fine della tutela: se il tutore non è più tale, l'articolo non si applica.
Articoli collegati
Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.
Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.
Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.
Copiamo questo testo dalla fonte ufficiale e lo ricontrolliamo a ogni caricamento della pagina, ma non possiamo garantire che sia completo, aggiornato o privo di errori, e non ci assumiamo alcuna responsabilità per l'affidamento che vi si faccia. Una modifica può avere effetto prima che il testo coordinato la recepisca. Il testo del pubblicatore è collegato qui sotto: in caso di divergenza, fa fede quello ufficiale.
Questa pagina riporta il testo dell'art. 377 del Codice Civile in vigore alla data indicata e ne spiega il contenuto in termini generali. Non è un parere legale e non tiene conto delle circostanze del tuo caso, che possono cambiare completamente la risposta. Per una controversia in corso, per i termini di decadenza e prima di qualsiasi iniziativa giudiziaria, rivolgiti a un avvocato.