Art. 371 Codice Civile

Decisioni su educazione e amministrazione - Art. 371

Il giudice tutelare, dopo l'inventario, decide su educazione e amministrazione del minore, ascoltandolo se ha almeno dieci anni o discernimento.

Testo ufficiale Art. 371 Codice Civile — Italia

Compiuto l'inventario, il giudice tutelare, su proposta del tutore e sentito il protutore, delibera: 1) sul luogo dove il minore deve essere cresciuto e sul suo avviamento agli studi o all'esercizio di un'arte, mestiere o professione, disposto l'ascolto dello stesso minore che abbia compiuto gli anni dieci e anche di età inferiore ove capace di discernimento e richiesto, quando opportuno, l'avviso dei parenti prossimi; 2) sulla spesa annua occorrente per il mantenimento e l'istruzione del minore e per l'amministrazione del patrimonio, fissando i modi d'impiego del reddito eccedente; 3) sulla convenienza di continuare ovvero alienare o liquidare le aziende commerciali, che si trovano nel patrimonio del minore, e sulle relative modalità e cautele. Nel caso in cui il giudice stimi evidentemente utile per il minore la continuazione dell'esercizio dell'impresa, il tutore deve domandare l'autorizzazione del tribunale. In pendenza della deliberazione del tribunale il giudice tutelare può consentire l'esercizio provvisorio dell'impresa.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

Dopo che il tutore ha presentato l'inventario dei beni del minore, il giudice tutelare, su proposta del tutore e dopo aver sentito il protutore, prende tre decisioni. Sceglie dove il minore deve crescere e quale indirizzo di studi o lavoro seguire, ascoltando il minore se ha compiuto dieci anni o se ha capacità di discernimento anche se più piccolo, e chiedendo parere ai parenti prossimi quando opportuno. Stabilisce la spesa annuale per il mantenimento e l'istruzione del minore e per amministrare il patrimonio, indicando come impiegare il reddito che avanza.

Decide anche se conviene continuare, vendere o liquidare le aziende commerciali del minore, stabilendo le modalità e le cautele. Se il giudice ritiene che continuare l'impresa sia chiaramente utile per il minore, il tutore deve chiedere l'autorizzazione al tribunale. Mentre il tribunale decide, il giudice tutelare può permettere l'esercizio provvisorio dell'impresa.

Quando si applica

  • Un minore eredita un'azienda agricola e il tutore deve sapere se continuare l'attività o venderla.
  • Il giudice fissa la somma annuale da spendere per il mantenimento di un minore che ha ricevuto un patrimonio in eredità.
  • Un minore di undici anni vuole studiare musica all'estero; il giudice decide sul luogo di residenza e l'avviamento agli studi.
  • Il tutore propone di investire il reddito eccedente del minore; il giudice approva le modalità di impiego.

Cosa questo articolo non dice

  • La nomina del tutore o del protutore (articoli 360 e seguenti).
  • La formazione e il contenuto dell'inventario (articoli 362-365).
  • Le autorizzazioni del giudice tutelare per atti specifici come vendite o investimenti (articoli 374, 376).
  • La responsabilità del tutore per la gestione del patrimonio (articolo 382).

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