Investimento dei capitali del minore: Art. 372
I capitali del minore devono essere investiti dal tutore, con autorizzazione del giudice tutelare, in beni o depositi indicati o in forme diverse motivate.
I capitali del minore devono, previa autorizzazione del giudice tutelare, essere dal tutore investiti: 1) in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato; 2) nell'acquisto di beni immobili posti nel Regno; 3) in mutui garantiti da idonea ipoteca sopra beni posti nel Regno, o in obbligazioni emesse da pubblici istituti autorizzati a esercitare il credito fondiario; 4) in depositi fruttiferi presso le casse postali o presso altre casse di risparmio o monti di credito su pegno. Il giudice, sentito il tutore e il protutore, può autorizzare il deposito presso altri istituti di credito, ovvero, per motivi particolari, un investimento diverso da quelli sopra indicati.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'articolo disciplina l'obbligo del tutore di impiegare e investire il denaro e le somme liquide appartenenti al minore soggetto a tutela. Il tutore non puo' disporre liberamente di tali somme, ma deve richiedere la preventiva autorizzazione del giudice tutelare per ogni operazione di investimento.
La norma elenca le forme ordinarie di impiego ritenute idonee a tutelare il patrimonio del minore: titoli di Stato o garantiti dallo Stato, acquisto di beni immobili, mutui garantiti da ipoteca, obbligazioni di istituti di credito fondiario e depositi fruttiferi presso casse postali o di risparmio.
Il giudice tutelare conserva una facolta' di deroga: dopo aver sentito il tutore e il protutore, puo' autorizzare il deposito presso altri istituti bancari oppure consentire forme di investimento differenti da quelle tipiche, purche' ricorrano particolari motivi.
Quando si applica
- Un minore eredita una somma di denaro liquida e il tutore deve impiegarla in titoli dello Stato previa autorizzazione del giudice.
- Il tutore intende impiegare i capitali del minore per l'acquisto di un immobile a lui intestato.
- Il tutore chiede al giudice tutelare l'autorizzazione per depositare le somme del minore presso un istituto bancario diverso dalle casse postali.
- Il tutore propone una forma di investimento non espressamente contemplata nell'elenco, sottoponendo le particolari ragioni al giudice tutelare.
Cosa questo articolo non dice
- La vendita o l'alienazione di beni gia' appartenenti al minore, disciplinata dall'articolo 376.
- Il deposito dei titoli al portatore e la loro trasformazione, regolati dagli articoli 369 e 373.
- I provvedimenti urgenti sulla gestione dei beni prima dell'assunzione della tutela, previsti dall'articolo 361.
Articoli collegati
Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.
Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.
Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.
Copiamo questo testo dalla fonte ufficiale e lo ricontrolliamo a ogni caricamento della pagina, ma non possiamo garantire che sia completo, aggiornato o privo di errori, e non ci assumiamo alcuna responsabilità per l'affidamento che vi si faccia. Una modifica può avere effetto prima che il testo coordinato la recepisca. Il testo del pubblicatore è collegato qui sotto: in caso di divergenza, fa fede quello ufficiale.
Questa pagina riporta il testo dell'art. 372 del Codice Civile in vigore alla data indicata e ne spiega il contenuto in termini generali. Non è un parere legale e non tiene conto delle circostanze del tuo caso, che possono cambiare completamente la risposta. Per una controversia in corso, per i termini di decadenza e prima di qualsiasi iniziativa giudiziaria, rivolgiti a un avvocato.