Rifiuto del curatore: ricorso al giudice tutelare Art. 395
Il minore può ricorrere al giudice tutelare se il curatore rifiuta il consenso; il giudice, se il rifiuto è ingiustificato, nomina un curatore speciale.
Nel caso in cui il curatore rifiuta il suo consenso, il minore può ricorrere al giudice tutelare, il quale, se stima ingiustificato il rifiuto, nomina un curatore speciale per assistere il minore nel compimento dell'atto.
- (321) 322 -------------- AGGIORNAMENTO (321) Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti". -------------- AGGIORNAMENTO (322) Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 , come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197 , ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Quando un minore emancipato deve compiere un atto per il quale è richiesta l'assistenza del curatore, e quest'ultimo rifiuta il consenso, l'articolo 395 offre una via di ricorso. Il minore può presentare istanza al giudice tutelare.
Il giudice tutelare valuta se il rifiuto è giustificato. Se lo ritiene ingiustificato, nomina un curatore speciale che sostituisce il curatore originario per quel singolo atto, assistendo il minore nel compimento.
Quando si applica
- Un minore emancipato vuole acquistare un'auto usata e il curatore nega il consenso perché ritiene l'acquisto eccessivo.
- Vendere un immobile ereditato e il curatore rifiuta l'autorizzazione.
- Accettare un'eredità con beneficio d'inventario e il curatore si oppone.
- Sottoscrivere un contratto di lavoro autonomo e il curatore non autorizza.
- Richiedere un finanziamento per l'università e il curatore rifiuta il consenso.
Cosa questo articolo non dice
- Non si applica al rifiuto del tutore di un minore non emancipato; in tali casi si applicano le disposizioni sulla tutela e la nomina di un curatore speciale per conflitto di interessi (art. 374 c.c.).
- Non disciplina il caso in cui il curatore sia impossibilitato a prestare il consenso (ad esempio per malattia); per la sostituzione si veda l'art. 393.
- Non si applica al consenso per atti di straordinaria amministrazione del minore emancipato se l'atto è già stato compiuto senza assistenza; per la nullità si veda l'art. 396.
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