Art. 397 Codice Civile

Esercizio d'impresa del minore emancipato Art. 397

Il minore emancipato autorizzato dal giudice tutelare può gestire un'impresa commerciale e compiere da solo gli atti di straordinaria amministrazione.

Testo ufficiale Art. 397 Codice Civile — Italia

Il minore emancipato può esercitare un'impresa commerciale senza l'assistenza del curatore se è autorizzato dal giudice tutelare, sentito il curatore.

  • (321) 322 L'autorizzazione può essere revocata dal giudice tutelare su istanza del curatore o d'ufficio sentito il minore emancipato.
  • (321) 322 Il minore emancipato, che è autorizzato all'esercizio di un'impresa commerciale, può compiere da solo gli atti che eccedono l'ordinaria amministrazione, anche se estranei all'esercizio dell'impresa. -------------- AGGIORNAMENTO (321) Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti". -------------- AGGIORNAMENTO (322) Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 , come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197 , ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

Questa norma stabilisce che il minore emancipato può gestire un'attività commerciale in totale autonomia, senza l'assistenza del curatore, a condizione che sia stato preventivamente autorizzato dal giudice tutelare, dopo che quest'ultimo ha ascoltato il parere del curatore.

L'effetto principale dell'autorizzazione è l'ampliamento della capacità d'agire del minore: una volta ottenuto il permesso per l'impresa commerciale, egli acquista il potere di compiere da solo anche gli atti che superano l'ordinaria amministrazione, compresi quelli che non hanno alcun legame con l'attività d'impresa d'origine.

L'autorizzazione non ha valore definitivo. Il giudice tutelare può revocare il provvedimento in qualsiasi momento, agendo d'ufficio o su richiesta del curatore, previa audizione del minore emancipato.

Quando si applica

  • Un minore emancipato ottiene l'autorizzazione giudiziale per avviare autonomamente un negozio d'abbigliamento o un'attività commerciale.
  • Un minore emancipato autorizzato al commercio vende un immobile personale di valore senza la firma o il consenso del curatore.
  • Il curatore chiede al giudice tutelare la revoca dell'autorizzazione d'impresa a causa di una gestione aziendale sconsiderata.
  • Un minore emancipato autorizzato stipula contratti di finanziamento per la propria impresa senza dover richiedere l'assistenza per ogni singola operazione.

Cosa questo articolo non dice

  • L'esercizio di un'attività commerciale da parte del minore non emancipato, regolato dalle norme sulla tutela generale dei minori.
  • Gli atti del minore emancipato che non ha ottenuto l'autorizzazione all'esercizio dell'impresa commerciale, disciplinati dall'articolo 394.
  • La gestione del disaccordo tra il curatore e il minore emancipato privo di autorizzazione commerciale, disciplinata dall'articolo 395.

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