Revoca interdizione/inabilitazione: pubblicità - Art. 430
La sentenza di revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione deve essere pubblicizzata secondo le modalità dell'art. 423.
Alla sentenza di revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione si applica l'art. 423. 146 -------------- AGGIORNAMENTO (146) La L. 9 gennaio 2004, n. 6 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Nel titolo XII del libro primo del codice civile , prima dell'articolo 414 sono inserite le seguenti parole: "Capo II. - Della interdizione, della inabilitazione e della incapacità naturale"."
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'articolo 430 del Codice Civile stabilisce che alla sentenza di revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione si applicano le disposizioni dell'articolo 423 in materia di pubblicità.
La revoca deve quindi essere pubblicizzata con le stesse modalità previste per la sentenza che ha pronunciato l'interdizione o l'inabilitazione.
Questa pubblicità garantisce che chiunque possa conoscere la cessazione della misura di protezione.
Quando si applica
- Un giudice revoca l'interdizione di una persona; la sentenza di revoca deve essere pubblicata.
- La sentenza di revoca dell'inabilitazione viene emessa; occorre darne notizia nei modi di legge.
- Un tutore cessa il suo ufficio a seguito della revoca; la pubblicità della sentenza è necessaria per chiudere formalmente la tutela.
- Un notaio richiede la prova della pubblicazione della revoca prima di rogare un atto.
Cosa questo articolo non dice
- Non riguarda la pubblicità della sentenza originaria di interdizione o inabilitazione, che è già regolata dall'articolo 423.
- Non disciplina la decorrenza degli effetti della revoca, che è oggetto di altra disposizione del codice.
- Non si applica alla revoca dell'amministrazione di sostegno, che segue proprie regole.
- Non stabilisce le modalità concrete di pubblicità, ma rinvia all'articolo 423.
Articoli collegati
Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.
Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.
Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.
Copiamo questo testo dalla fonte ufficiale e lo ricontrolliamo a ogni caricamento della pagina, ma non possiamo garantire che sia completo, aggiornato o privo di errori, e non ci assumiamo alcuna responsabilità per l'affidamento che vi si faccia. Una modifica può avere effetto prima che il testo coordinato la recepisca. Il testo del pubblicatore è collegato qui sotto: in caso di divergenza, fa fede quello ufficiale.
Questa pagina riporta il testo dell'art. 430 del Codice Civile in vigore alla data indicata e ne spiega il contenuto in termini generali. Non è un parere legale e non tiene conto delle circostanze del tuo caso, che possono cambiare completamente la risposta. Per una controversia in corso, per i termini di decadenza e prima di qualsiasi iniziativa giudiziaria, rivolgiti a un avvocato.