Art. 430 Codice Civile

Revoca interdizione/inabilitazione: pubblicità - Art. 430

La sentenza di revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione deve essere pubblicizzata secondo le modalità dell'art. 423.

Testo ufficiale Art. 430 Codice Civile — Italia

Alla sentenza di revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione si applica l'art. 423. 146 -------------- AGGIORNAMENTO (146) La L. 9 gennaio 2004, n. 6 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Nel titolo XII del libro primo del codice civile , prima dell'articolo 414 sono inserite le seguenti parole: "Capo II. - Della interdizione, della inabilitazione e della incapacità naturale"."

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

L'articolo 430 del Codice Civile stabilisce che alla sentenza di revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione si applicano le disposizioni dell'articolo 423 in materia di pubblicità.

La revoca deve quindi essere pubblicizzata con le stesse modalità previste per la sentenza che ha pronunciato l'interdizione o l'inabilitazione.

Questa pubblicità garantisce che chiunque possa conoscere la cessazione della misura di protezione.

Quando si applica

  • Un giudice revoca l'interdizione di una persona; la sentenza di revoca deve essere pubblicata.
  • La sentenza di revoca dell'inabilitazione viene emessa; occorre darne notizia nei modi di legge.
  • Un tutore cessa il suo ufficio a seguito della revoca; la pubblicità della sentenza è necessaria per chiudere formalmente la tutela.
  • Un notaio richiede la prova della pubblicazione della revoca prima di rogare un atto.

Cosa questo articolo non dice

  • Non riguarda la pubblicità della sentenza originaria di interdizione o inabilitazione, che è già regolata dall'articolo 423.
  • Non disciplina la decorrenza degli effetti della revoca, che è oggetto di altra disposizione del codice.
  • Non si applica alla revoca dell'amministrazione di sostegno, che segue proprie regole.
  • Non stabilisce le modalità concrete di pubblicità, ma rinvia all'articolo 423.

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

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