Pubblicita' di interdizione e inabilitazione Art. 423
L'art. 423 c.c. impone l'annotazione immediata nel registro e la comunicazione entro dieci giorni allo stato civile per l'atto di nascita.
Il decreto di nomina del tutore o del curatore provvisorio e la sentenza d'interdizione o d'inabilitazione devono essere immediatamente annotati a cura del cancelliere nell'apposito registro e comunicati entro dieci giorni all'ufficiale dello stato civile per le annotazioni in margine all'atto di nascita. 146 -------------- AGGIORNAMENTO (146) La L. 9 gennaio 2004, n. 6 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Nel titolo XII del libro primo del codice civile , prima dell'articolo 414 sono inserite le seguenti parole: "Capo II. - Della interdizione, della inabilitazione e della incapacità naturale"."
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Quando il giudice adotta un decreto di nomina del tutore o del curatore provvisorio, oppure pronuncia una sentenza di interdizione o di inabilitazione, il provvedimento deve essere reso pubblico a tutela dei terzi.
Per garantire questa pubblicità, la legge individua doveri e tempi precisi a carico del cancelliere del tribunale. Egli deve eseguire immediatamente l'annotazione del provvedimento nell'apposito registro custodito in tribunale.
Oltre al registro interno, il cancelliere deve trasmettere la comunicazione entro dieci giorni all'ufficiale dello stato civile del comune competente, affinché la misura sia annotata a margine dell'atto di nascita dell'interessato.
Quando si applica
- Il cancelliere annota subito nel registro del tribunale la sentenza di interdizione appena pronunciata
- La cancelleria trasmette entro dieci giorni la nota al comune per registrare la nomina del tutore provvisorio
- La verifica a margine dell'atto di nascita dell'annotazione riguardante una sentenza di inabilitazione
Cosa questo articolo non dice
- La pubblicità della sentenza di revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione, disciplinata dall'articolo 430
- La decorrenza degli effetti della sentenza di interdizione o inabilitazione, regolata dall'articolo 421
- I casi in cui si applicano le misure di interdizione o inabilitazione, contemplati dagli articoli 414 e 415
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