Revoca interdizione/inabilitazione: decorrenza - Art. 431
La sentenza di revoca ha effetto solo dopo il passaggio in giudicato. Gli atti successivi non sono impugnabili finché la revoca non è definitiva.
La sentenza che revoca l'interdizione o l'inabilitazione produce i suoi effetti appena passata in giudicato. Tuttavia gli atti compiuti dopo la pubblicazione della sentenza di revoca non possono essere impugnati se non quando la revoca è esclusa con sentenza passata in giudicato. 146 -------------- AGGIORNAMENTO (146) La L. 9 gennaio 2004, n. 6 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Nel titolo XII del libro primo del codice civile , prima dell'articolo 414 sono inserite le seguenti parole: "Capo II. - Della interdizione, della inabilitazione e della incapacità naturale"."
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
La sentenza che revoca l'interdizione o l'inabilitazione non produce effetto immediatamente. I suoi effetti iniziano solo quando la sentenza passa in giudicato, cioè quando non può più essere impugnata con i normali rimedi.
Se la sentenza di revoca viene pubblicata ma poi qualcuno la impugna, gli atti compiuti dalla persona dopo quella pubblicazione sono protetti. Non possono essere contestati a meno che la revoca non venga definitivamente esclusa con un'altra sentenza passata in giudicato. In pratica, finché la revoca non è definitiva, gli atti sono considerati validi.
Quando si applica
- Un interdetto ottiene la revoca dell'interdizione con sentenza pubblicata. Subito dopo stipula un contratto di affitto. La revoca viene poi annullata in appello: il contratto può essere impugnato perché la revoca non è diventata definitiva.
- Un inabilitato, dopo la pubblicazione della sentenza di revoca, apre un conto corrente e fa prelievi. Se la revoca viene esclusa in Cassazione, quei prelievi possono essere contestati.
- Dopo la pubblicazione della sentenza di revoca, l'ex interdetto si sposa. Se la revoca è impugnata e poi rigettata (revoca definitiva), il matrimonio resta valido; se invece la revoca è esclusa, il matrimonio può essere impugnato.
- Una sentenza di revoca dell'inabilitazione passa in giudicato senza impugnazioni. Da quel momento tutti gli atti compiuti dall'ex inabilitato sono definitivamente validi e non più contestabili.
Cosa questo articolo non dice
- Questa disposizione non stabilisce quando l'interdizione o l'inabilitazione producono effetto (lo fa l'art. 421).
- Non indica i motivi per cui si può chiedere la revoca (tema dell'art. 429).
- Non riguarda la pubblicità della sentenza di revoca (trattata dall'art. 430).
- Non si applica alla revoca di altre misure di protezione come l'amministrazione di sostegno (disciplinata dalla legge n. 6/2004).
Articoli collegati
Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.
Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.
Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.
Copiamo questo testo dalla fonte ufficiale e lo ricontrolliamo a ogni caricamento della pagina, ma non possiamo garantire che sia completo, aggiornato o privo di errori, e non ci assumiamo alcuna responsabilità per l'affidamento che vi si faccia. Una modifica può avere effetto prima che il testo coordinato la recepisca. Il testo del pubblicatore è collegato qui sotto: in caso di divergenza, fa fede quello ufficiale.
Questa pagina riporta il testo dell'art. 431 del Codice Civile in vigore alla data indicata e ne spiega il contenuto in termini generali. Non è un parere legale e non tiene conto delle circostanze del tuo caso, che possono cambiare completamente la risposta. Per una controversia in corso, per i termini di decadenza e prima di qualsiasi iniziativa giudiziaria, rivolgiti a un avvocato.