Art. 431 Codice Civile

Revoca interdizione/inabilitazione: decorrenza - Art. 431

La sentenza di revoca ha effetto solo dopo il passaggio in giudicato. Gli atti successivi non sono impugnabili finché la revoca non è definitiva.

Testo ufficiale Art. 431 Codice Civile — Italia

La sentenza che revoca l'interdizione o l'inabilitazione produce i suoi effetti appena passata in giudicato. Tuttavia gli atti compiuti dopo la pubblicazione della sentenza di revoca non possono essere impugnati se non quando la revoca è esclusa con sentenza passata in giudicato. 146 -------------- AGGIORNAMENTO (146) La L. 9 gennaio 2004, n. 6 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Nel titolo XII del libro primo del codice civile , prima dell'articolo 414 sono inserite le seguenti parole: "Capo II. - Della interdizione, della inabilitazione e della incapacità naturale"."

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

La sentenza che revoca l'interdizione o l'inabilitazione non produce effetto immediatamente. I suoi effetti iniziano solo quando la sentenza passa in giudicato, cioè quando non può più essere impugnata con i normali rimedi.

Se la sentenza di revoca viene pubblicata ma poi qualcuno la impugna, gli atti compiuti dalla persona dopo quella pubblicazione sono protetti. Non possono essere contestati a meno che la revoca non venga definitivamente esclusa con un'altra sentenza passata in giudicato. In pratica, finché la revoca non è definitiva, gli atti sono considerati validi.

Quando si applica

  • Un interdetto ottiene la revoca dell'interdizione con sentenza pubblicata. Subito dopo stipula un contratto di affitto. La revoca viene poi annullata in appello: il contratto può essere impugnato perché la revoca non è diventata definitiva.
  • Un inabilitato, dopo la pubblicazione della sentenza di revoca, apre un conto corrente e fa prelievi. Se la revoca viene esclusa in Cassazione, quei prelievi possono essere contestati.
  • Dopo la pubblicazione della sentenza di revoca, l'ex interdetto si sposa. Se la revoca è impugnata e poi rigettata (revoca definitiva), il matrimonio resta valido; se invece la revoca è esclusa, il matrimonio può essere impugnato.
  • Una sentenza di revoca dell'inabilitazione passa in giudicato senza impugnazioni. Da quel momento tutti gli atti compiuti dall'ex inabilitato sono definitivamente validi e non più contestabili.

Cosa questo articolo non dice

  • Questa disposizione non stabilisce quando l'interdizione o l'inabilitazione producono effetto (lo fa l'art. 421).
  • Non indica i motivi per cui si può chiedere la revoca (tema dell'art. 429).
  • Non riguarda la pubblicità della sentenza di revoca (trattata dall'art. 430).
  • Non si applica alla revoca di altre misure di protezione come l'amministrazione di sostegno (disciplinata dalla legge n. 6/2004).

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