Revoca di interdizione e inabilitazione: Art. 429
Quando cessa la causa di interdizione o inabilitazione, la revoca spetta a familiari, tutore, curatore o PM. Può attivarsi l'amministratore di sostegno.
Quando cessa la causa dell'interdizione o dell'inabilitazione, queste possono essere revocate su istanza del coniuge, dei parenti entro il quarto grado o degli affini entro il secondo grado, del tutore dell'interdetto, del curatore dell'inabilitato o su istanza del pubblico ministero. Il giudice tutelare deve vigilare per riconoscere se la causa dell'interdizione o dell'inabilitazione continui. Se ritiene che sia venuta meno, deve informarne il pubblico ministero. Se nel corso del giudizio per la revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione appare opportuno che, successivamente alla revoca, il soggetto sia assistito dall'amministratore di sostegno, il tribunale, d'ufficio o ad istanza di parte, dispone la trasmissione degli atti al giudice tutelare .
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Questa norma stabilisce come si annullano l'interdizione e l'inabilitazione quando la persona recupera le proprie capacità. La cancellazione di queste misure non avviene in modo automatico: occorre una domanda formale presentata al tribunale dal coniuge, dai parenti entro il quarto grado, dagli affini entro il secondo grado, dal tutore, dal curatore o dal pubblico ministero.
Il giudice tutelare ha il compito di vigilare sullo stato dell'interdetto o dell'inabilitato. Se rileva che le condizioni che avevano giustificato il provvedimento non sussistono più, segnala la situazione al pubblico ministero affinché avvii la procedura di revoca.
Se durante il giudizio di revoca si accerta che la persona non necessita più di un'incapacitazione totale o parziale, ma ha comunque bisogno di affiancamento per specifici atti, il tribunale dispone il passaggio degli atti al giudice tutelare per valutare l'apertura di un'amministrazione di sostegno.
Quando si applica
- Un familiare chiede al tribunale di revocare l'interdizione del coniuge migliorato a seguito di cure mediche.
- Il giudice tutelare nota che un soggetto inabilitato ha riacquistato la piena capacità di gestire i propri beni e ne informa il pubblico ministero.
- Durante la causa di revoca dell'interdizione, il tribunale rileva che la persona necessita soltanto di un aiuto per la gestione del patrimonio e trasmette gli atti per la nomina di un amministratore di sostegno.
Cosa questo articolo non dice
- La data esatta da cui decorrono gli effetti della sentenza di revoca (disciplinata dall'Art. 431).
- La trasformazione diretta dell'interdizione in inabilitazione all'interno del medesimo giudizio di revoca (regolata dall'Art. 432).
- La cessazione automatica delle funzioni del tutore o curatore provvisorio (disciplinata dall'Art. 422).
Articoli collegati
Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.
Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.
Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.
Copiamo questo testo dalla fonte ufficiale e lo ricontrolliamo a ogni caricamento della pagina, ma non possiamo garantire che sia completo, aggiornato o privo di errori, e non ci assumiamo alcuna responsabilità per l'affidamento che vi si faccia. Una modifica può avere effetto prima che il testo coordinato la recepisca. Il testo del pubblicatore è collegato qui sotto: in caso di divergenza, fa fede quello ufficiale.
Questa pagina riporta il testo dell'art. 429 del Codice Civile in vigore alla data indicata e ne spiega il contenuto in termini generali. Non è un parere legale e non tiene conto delle circostanze del tuo caso, che possono cambiare completamente la risposta. Per una controversia in corso, per i termini di decadenza e prima di qualsiasi iniziativa giudiziaria, rivolgiti a un avvocato.