Art. 16 Codice Civile

Elementi dell'atto costitutivo e statuto - Art. 16

L'articolo 16 stabilisce i contenuti obbligatori dell'atto costitutivo e dello statuto per associazioni e fondazioni, come denominazione, scopo e patrimonio.

Testo ufficiale Art. 16 Codice Civile — Italia

L'atto costitutivo e lo statuto devono contenere la denominazione dell'ente, l'indicazione dello scopo, del patrimonio e della sede, nonché le norme sull'ordinamento e sull'amministrazione. Devono anche determinare, quando trattasi di associazioni, i diritti e gli obblighi degli associati e le condizioni della loro ammissione; e, quando trattasi di fondazioni, i criteri e le modalità di erogazione delle rendite. L'atto costitutivo e lo statuto possono inoltre contenere le norme relative alla estinzione dell'ente e alla devoluzione del patrimonio, e, per le fondazioni, anche quelle relative alla loro trasformazione. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 10 FEBBRAIO 2000, N. 361 .

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

Questa disposizione definisce le informazioni essenziali che devono figurare negli atti fondativi delle associazioni e delle fondazioni. L'atto costitutivo e lo statuto rappresentano i documenti fondamentali con cui si crea l'ente e se ne regolano l'organizzazione e il funzionamento interno.

La norma impone l'indicazione di elementi quali la denominazione dell'ente, lo scopo perseguito, il patrimonio e la sede legale. Per le associazioni e' necessario specificare i diritti e gli obblighi dei soci, oltre alle condizioni per la loro ammissione. Per le fondazioni occorre indicare i criteri di erogazione delle rendite.

I soci o i fondatori possono inserire nel testo anche le disposizioni relative alla fine dell'ente, alla destinazione del patrimonio residuo e, nel caso delle fondazioni, alle regole per la loro trasformazione.

Quando si applica

  • Un'associazione culturale deve indicare nell'atto costitutivo la denominazione, la sede e i requisiti necessari per l'ingresso dei nuovi soci.
  • I fondatori di una fondazione stabiliscono nello statuto le modalita' e i criteri con cui distribuire le rendite del patrimonio per fini benefici.
  • Gli associati inseriscono nello statuto la clausola che determina a chi devolvere i beni residui al momento dello scioglimento dell'ente.

Cosa questo articolo non dice

  • La disciplina del regime patrimoniale legale tra i coniugi, regolata dall'art. 159.
  • La disciplina dei contratti di locazione di immobili e degli obblighi di restituzione del bene, previsti dall'art. 1590.
  • Il procedimento amministrativo e i requisiti formali per il riconoscimento della personalita' giuridica dell'ente.

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