Accettazione eredità per minori e interdetti (Art. 471)
Art. 471 cc: le eredità devolute a minori o interdetti si possono accettare solo con beneficio d'inventario, richiamando gli artt. 321 e 374.
Non si possono accettare le eredità devolute ai minori e agli interdetti, se non col beneficio d'inventario, osservate le disposizioni degli articoli 321 e 374.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'articolo 471 del Codice Civile stabilisce che le eredità lasciate a minorenni o a persone interdette (cioè dichiarate incapaci dal tribunale) possono essere accettate solo con il beneficio d'inventario.
Il beneficio d'inventario è una forma di accettazione che impedisce al beneficiario di dover pagare i debiti ereditari oltre il valore dei beni ricevuti.
Per procedere, occorre rispettare le norme degli articoli 321 e 374 del codice, che riguardano rispettivamente la nomina del curatore del minore e l'autorizzazione del giudice tutelare. In pratica, il rappresentante legale deve richiedere l'autorizzazione giudiziale e poi accettare l'eredità con inventario.
Quando si applica
- Un minore eredita un appartamento dal nonno; il genitore deve accettare con beneficio d'inventario.
- Una persona interdetta eredita un conto corrente; il tutore non può accettare puramente e semplicemente.
- Un giudice nomina un curatore speciale per accettare un'eredità per conto di un minore.
- Un minore riceve un'eredità con debiti; il beneficio d'inventario protegge il suo patrimonio personale.
- Un tutore presenta l'inventario dei beni ereditari per adempiere all'obbligo.
Cosa questo articolo non dice
- L'art. 471 non si applica alle eredità devolute a minori emancipati (art. 472).
- Non riguarda le persone giuridiche, che seguono l'art. 473.
- Non vieta al minore di rinunciare all'eredità (la rinuncia è possibile, ma l'accettazione deve essere con inventario).
- Non disciplina l'accettazione pura e semplice da parte di maggiorenni capaci (art. 470).
Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.
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Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.
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