Art. 472 Codice Civile

Eredità a minori emancipati o inabilitati: Art. 472

L'art. 472 stabilisce che minori emancipati e inabilitati possono accettare l'eredità solo col beneficio d'inventario, rispettando l'art. 394.

Testo ufficiale Art. 472 Codice Civile — Italia

I minori emancipati e gli inabilitati non possono accettare le eredità, se non col beneficio d'inventario; osservate le disposizioni dell'art. 394.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

Leggi questo articolo sulla fonte ufficiale →

Cosa dice, in parole semplici

L'articolo impedisce ai minori emancipati e alle persone inabilitate di accettare un'eredità in modo puro e semplice. Per proteggere tali soggetti dal rischio di dover pagare debiti ereditari con le proprie risorse, la norma impone come unica modalità l'accettazione con beneficio d'inventario.

Il beneficio d'inventario mantiene distinto il patrimonio del defunto da quello dell'erede. In questo modo, l'erede risponde delle passività ereditarie unicamente nei limiti del valore dei beni ricevuti in successione, senza intaccare i propri beni personali.

L'efficacia dell'accettazione è condizionata al rispetto delle formalità prescritte dall'art. 394, che richiede l'assistenza del curatore e la preventiva autorizzazione del giudice.

Quando si applica

  • Un minore emancipato viene chiamato all'eredità di un parente i cui debiti sono incerti o superiori all'attivo.
  • Una persona inabilitata deve compiere gli atti per subentrare nel patrimonio ereditario del genitore deceduto.
  • Un curatore deve verificare i passaggi necessari per consentire all'inabilitato di accettare un'eredità senza rischiare il proprio patrimonio.

Cosa questo articolo non dice

  • L'accettazione dell'eredità da parte di minori non emancipati o interdetti.
  • La rinunzia all'eredità da parte del minore emancipato o dell'inabilitato.
  • L'accettazione dell'eredità da parte di persone giuridiche, fondazioni o associazioni.

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.

È con

Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.

Copiamo questo testo dalla fonte ufficiale e lo ricontrolliamo a ogni caricamento della pagina, ma non possiamo garantire che sia completo, aggiornato o privo di errori, e non ci assumiamo alcuna responsabilità per l'affidamento che vi si faccia. Una modifica può avere effetto prima che il testo coordinato la recepisca. Il testo del pubblicatore è collegato qui sotto: in caso di divergenza, fa fede quello ufficiale.

Questa pagina riporta il testo dell'art. 472 del Codice Civile in vigore alla data indicata e ne spiega il contenuto in termini generali. Non è un parere legale e non tiene conto delle circostanze del tuo caso, che possono cambiare completamente la risposta. Per una controversia in corso, per i termini di decadenza e prima di qualsiasi iniziativa giudiziaria, rivolgiti a un avvocato.

← Tutti gli articoli del Codice Civile