Art. 473 Codice Civile

Accettazione eredità da enti non riconosciuti - Art. 473

Le persone giuridiche, associazioni, fondazioni ed enti non riconosciuti devono accettare l'eredità solo con beneficio d'inventario, salvo le società. Art. 473.

Testo ufficiale Art. 473 Codice Civile — Italia

L'accettazione delle eredità devolute alle persone giuridiche o ad associazioni, fondazioni ed enti non riconosciuti non può farsi che col beneficio d'inventario. Il presente articolo non si applica alle società .

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

L'articolo 473 del Codice Civile impone che le persone giuridiche (come associazioni riconosciute o fondazioni) e gli enti non riconosciuti (come comitati o associazioni non riconosciute) accettino un'eredità solo con il beneficio d'inventario. Questo significa che la loro responsabilità per i debiti ereditari è limitata al valore dei beni ereditati, senza intaccare il loro patrimonio proprio.

L'unica eccezione è per le società (per azioni, a responsabilità limitata, ecc.), alle quali la norma non si applica. Per le società vale la regola generale dell'accettazione pura e semplice, salvo diversa disposizione.

Quando si applica

  • Una parrocchia (ente religioso riconosciuto) riceve in eredità un terreno con un mutuo: deve accettare con beneficio d'inventario per non rischiare di dover pagare debiti eccedenti il valore del terreno.
  • Un'associazione sportiva dilettantistica non riconosciuta eredita una somma di denaro: è obbligata a fare l'inventario e accettare solo con beneficio.
  • Una fondazione bancaria eredita un portafoglio titoli: stessa regola.
  • Una S.r.l. (società) eredita un appartamento: non è soggetta all'art. 473, può accettare puramente.

Cosa questo articolo non dice

  • Non si applica alle persone fisiche: un individuo che eredita non è obbligato dal presente articolo, ma può scegliere il beneficio d'inventario volontariamente.
  • Non riguarda l'accettazione di eredità da parte di minori o interdetti, che è disciplinata da altre norme.
  • Non tratta della rinuncia all'eredità: l'ente può anche rinunciare, ma se accetta deve farlo con beneficio.

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