Poteri del chiamato prima dell'accettazione - Art. 460
Prima dell'accettazione, il chiamato può compiere atti conservativi, di vigilanza, amministrazione temporanea e azioni possessorie sui beni ereditari.
Il chiamato all'eredità può esercitare le azioni possessorie a tutela dei beni ereditari, senza bisogno di materiale apprensione. Egli inoltre può compiere atti conservativi, di vigilanza e di amministrazione temporanea, e può farsi autorizzare dall'autorità giudiziaria a vendere i beni che non si possono conservare o la cui conservazione importa grave dispendio. Non può il chiamato compiere gli atti indicati nei commi precedenti, quando si è provveduto alla nomina di un curatore dell'eredità a norma dell'art. 528.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Il chiamato all'eredità è la persona designata per legge o per testamento che non ha ancora dichiarato di accettare l'eredità. Prima che intervenga l'accettazione, la legge gli riconosce poteri specifici per salvaguardare il patrimonio ed evitare che i beni vadano dispersi o danneggiati.
In particolare, il chiamato può promuovere le azioni a tutela del possesso dei beni ereditari, anche senza averne la disponibilità materiale. Ha inoltre la facoltà di compiere atti di vigilanza, di conservazione e di gestione temporanea. Qualora vi siano beni non conservabili o la cui custodia comporti un grave dispendio economico, può farsi autorizzare dal giudice a venderli.
L'esercizio di questi poteri è precluso al chiamato se è già stato nominato un curatore per la gestione dell'eredità.
Quando si applica
- Chiedere un intervento edilizio urgente per riparare il tetto dell'immobile del defunto danneggiato da una tempesta.
- Presentare ricorso al tribunale per ottenere l'autorizzazione a vendere la merce deperibile presente nel negozio del defunto.
- Esercitare un'azione possessoria nei confronti di un terzo che si è appropriato indebitamente di un bene ereditario.
Cosa questo articolo non dice
- Vendere beni ereditari non deperibili senza autorizzazione giudiziaria, atto che comporta l'accettazione tacita dell'eredità.
- Continuare ad amministrare i beni dopo che l'autorità giudiziaria ha nominato un curatore dell'eredità giacente.
- Impiegare le somme presenti sul conto corrente del defunto per spese personali estranee alla conservazione dei beni.
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