Garanzia dell'erede col beneficio d'inventario - Art. 492
Su richiesta, l'erede deve garantire il valore dei mobili inventariati, i frutti degli immobili e il prezzo residuo al pagamento dei creditori ipotecari.
Se i creditori o altri aventi interesse lo richiedono, l'erede deve dare idonea garanzia per il valore dei beni mobili compresi nell'inventario, per i frutti degli immobili e per il prezzo dei medesimi che sopravanzi al pagamento dei creditori ipotecari.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'articolo 492 si applica quando l'erede ha accettato l'eredità con il beneficio d'inventario, cioè con la responsabilità limitata ai beni ereditari. Se uno o più creditori del defunto, o altri soggetti che hanno un interesse legittimo (come un legatario o un coerede), lo richiedono, l'erede è tenuto a fornire una garanzia adeguata.
La garanzia deve coprire tre voci: il valore dei beni mobili elencati nell'inventario, i frutti (rendite, affitti, interessi) prodotti dagli immobili ereditari, e l'eventuale eccedenza del prezzo di vendita degli immobili che resta dopo aver soddisfatto i creditori ipotecari. Non è richiesta per l'intero patrimonio, ma solo per queste componenti.
La garanzia serve a tutelare chi vanta diritti sull'eredità, evitando che l'erede disperda i beni o ne trattenga i frutti. L'obbligo sorge solo su richiesta; l'erede non deve prestare garanzia spontaneamente. La forma concreta della garanzia (fideiussione, deposito cauzionale, pegno) non è specificata dalla norma, ma viene determinata dal giudice in caso di controversia.
Quando si applica
- Un creditore del defunto chiede all'erede una fideiussione per il valore dei mobili di casa, temendo che vengano venduti e il ricavato speso prima del pagamento dei debiti.
- Un legatario che ha diritto a una somma di denaro si preoccupa che l'erede usi i frutti di un appartamento in affitto per scopi personali e chiede una garanzia su quegli affitti.
- Un creditore ipotecario, dopo aver incassato il dovuto dalla vendita di un immobile, chiede che l'eccedenza venga garantita prima di essere consegnata all'erede.
- Un coerede, che ha accettato con beneficio d'inventario, chiede all'erede amministratore di prestare garanzia per i frutti di un terreno agricolo ereditato.
Cosa questo articolo non dice
- Non obbliga l'erede a prestare garanzia automaticamente: serve una richiesta esplicita di un creditore o interessato.
- Non riguarda le garanzie per debiti personali dell'erede, ma solo per quelli legati all'eredità accettata con beneficio d'inventario.
- Non si applica se l'erede ha accettato puramente e semplicemente (senza beneficio d'inventario): in quel caso risponde con tutti i suoi beni e non è prevista questa garanzia.
- Non specifica la forma della garanzia (ad esempio, se deve essere un deposito bancario o una polizza fideiussoria); la scelta è rimessa all'autorità giudiziaria.
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