Art. 492 Codice Civile

Garanzia dell'erede col beneficio d'inventario - Art. 492

Su richiesta, l'erede deve garantire il valore dei mobili inventariati, i frutti degli immobili e il prezzo residuo al pagamento dei creditori ipotecari.

Testo ufficiale Art. 492 Codice Civile — Italia

Se i creditori o altri aventi interesse lo richiedono, l'erede deve dare idonea garanzia per il valore dei beni mobili compresi nell'inventario, per i frutti degli immobili e per il prezzo dei medesimi che sopravanzi al pagamento dei creditori ipotecari.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

L'articolo 492 si applica quando l'erede ha accettato l'eredità con il beneficio d'inventario, cioè con la responsabilità limitata ai beni ereditari. Se uno o più creditori del defunto, o altri soggetti che hanno un interesse legittimo (come un legatario o un coerede), lo richiedono, l'erede è tenuto a fornire una garanzia adeguata.

La garanzia deve coprire tre voci: il valore dei beni mobili elencati nell'inventario, i frutti (rendite, affitti, interessi) prodotti dagli immobili ereditari, e l'eventuale eccedenza del prezzo di vendita degli immobili che resta dopo aver soddisfatto i creditori ipotecari. Non è richiesta per l'intero patrimonio, ma solo per queste componenti.

La garanzia serve a tutelare chi vanta diritti sull'eredità, evitando che l'erede disperda i beni o ne trattenga i frutti. L'obbligo sorge solo su richiesta; l'erede non deve prestare garanzia spontaneamente. La forma concreta della garanzia (fideiussione, deposito cauzionale, pegno) non è specificata dalla norma, ma viene determinata dal giudice in caso di controversia.

Quando si applica

  • Un creditore del defunto chiede all'erede una fideiussione per il valore dei mobili di casa, temendo che vengano venduti e il ricavato speso prima del pagamento dei debiti.
  • Un legatario che ha diritto a una somma di denaro si preoccupa che l'erede usi i frutti di un appartamento in affitto per scopi personali e chiede una garanzia su quegli affitti.
  • Un creditore ipotecario, dopo aver incassato il dovuto dalla vendita di un immobile, chiede che l'eccedenza venga garantita prima di essere consegnata all'erede.
  • Un coerede, che ha accettato con beneficio d'inventario, chiede all'erede amministratore di prestare garanzia per i frutti di un terreno agricolo ereditato.

Cosa questo articolo non dice

  • Non obbliga l'erede a prestare garanzia automaticamente: serve una richiesta esplicita di un creditore o interessato.
  • Non riguarda le garanzie per debiti personali dell'erede, ma solo per quelli legati all'eredità accettata con beneficio d'inventario.
  • Non si applica se l'erede ha accettato puramente e semplicemente (senza beneficio d'inventario): in quel caso risponde con tutti i suoi beni e non è prevista questa garanzia.
  • Non specifica la forma della garanzia (ad esempio, se deve essere un deposito bancario o una polizza fideiussoria); la scelta è rimessa all'autorità giudiziaria.

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