Art. 495 Codice Civile

Pagamento dei creditori e legatari: Art. 495

Decorso un mese dalle formalità dell'art. 484, l'erede paga creditori e legatari nell'ordine di arrivo. Il regresso sui legatari si prescrive in tre anni.

Testo ufficiale Art. 495 Codice Civile — Italia

Trascorso un mese dalla trascrizione prevista nell'art. 484 o dall'annotazione disposta nello stesso articolo per il caso che l'inventario sia posteriore alla dichiarazione, l'erede, quando creditori o legatari non si oppongono ed egli non intende promuovere la liquidazione a norma dell'art. 503, paga i creditori e i legatari a misura che si presentano, salvi i loro diritti di poziorità. Esaurito l'asse ereditario, i creditori rimasti insoddisfatti hanno soltanto diritto di regresso contro i legatari, ancorché di cosa determinata appartenente al testatore, nei limiti del valore del legato. Tale diritto si prescrive in tre anni dal giorno dell'ultimo pagamento, salvo che il credito sia anteriormente prescritto.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

Leggi questo articolo sulla fonte ufficiale →

Cosa dice, in parole semplici

Trascorso un mese dalla trascrizione dell'accettazione con beneficio d'inventario o dall'annotazione dell'inventario (art. 484), l'erede può saldare i debiti e distribuire i legati man mano che i creditori e i legatari si presentano. Questa procedura individuale è consentita a condizione che non vi sia stata opposizione da parte dei creditori o dei legatari e che l'erede non decida di avviare la liquidazione concorsuale ai sensi dell'art. 503.

Nel disporre i pagamenti individuali, l'erede deve fare salvi i diritti di precedenza, rispettando le cause legittime di prelazione come i privilegi e le ipoteche. Il creditore assistito da prelazione conserva la priorità rispetto agli altri creditori, indipendentemente dal momento in cui si presenta per il pagamento.

Qualora l'asse ereditario si esaurisca, i creditori rimasti insoddisfatti non possono avanzare ulteriori pretese nei confronti dell'erede. L'unica tutela rimasta è il diritto di regresso verso i legatari, entro i limiti del valore del legato ricevuto. Tale azione si prescrive nel termine di tre anni a decorrere dal giorno dell'ultimo pagamento effettuato dall'erede.

Quando si applica

  • Un erede con beneficio d'inventario paga le fatture dei creditori del defunto nell'ordine in cui gli vengono presentate, decorso un mese dalle formalità di legge.
  • Un creditore non soddisfatto agisce in regresso contro un legatario per recuperare il proprio credito nei limiti del valore del legato ricevuto.
  • Un creditore pignorazionario o ipotecario chiede di essere soddisfatto con priorità rispetto ai creditori chirografari presentatisi prima di lui.

Cosa questo articolo non dice

  • La procedura di liquidazione concorsuale da seguire in caso di opposizione dei creditori, disciplinata dall'art. 498.
  • La scelta dell'erede di avviare la liquidazione concorsuale anche in assenza di opposizioni, regolata dall'art. 503.
  • Le conseguenze della perdita del beneficio d'inventario, previste dall'art. 505.

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.

È con

Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.

Copiamo questo testo dalla fonte ufficiale e lo ricontrolliamo a ogni caricamento della pagina, ma non possiamo garantire che sia completo, aggiornato o privo di errori, e non ci assumiamo alcuna responsabilità per l'affidamento che vi si faccia. Una modifica può avere effetto prima che il testo coordinato la recepisca. Il testo del pubblicatore è collegato qui sotto: in caso di divergenza, fa fede quello ufficiale.

Questa pagina riporta il testo dell'art. 495 del Codice Civile in vigore alla data indicata e ne spiega il contenuto in termini generali. Non è un parere legale e non tiene conto delle circostanze del tuo caso, che possono cambiare completamente la risposta. Per una controversia in corso, per i termini di decadenza e prima di qualsiasi iniziativa giudiziaria, rivolgiti a un avvocato.

← Tutti gli articoli del Codice Civile