Perdita beneficio d'inventario per vendita beni: Art. 493
L'erede perde il beneficio d'inventario se vende o ipoteca beni ereditari senza autorizzazione. Per i mobili non serve dopo cinque anni dalla dichiarazione.
L'erede decade dal beneficio d'inventario, se aliena o sottopone a pegno o ipoteca beni ereditari, o transige relativamente a questi beni senza l'autorizzazione giudiziaria e senza osservare le forme prescritte dal codice di procedura civile . Per i beni mobili l'autorizzazione non è necessaria trascorsi cinque anni dalla dichiarazione di accettare con beneficio d'inventario.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'erede che accetta con beneficio d'inventario tiene separato il proprio patrimonio da quello ereditario. Per alienare, ipotecare, dare in pegno o far transazioni sui beni dell'eredità occorre l'autorizzazione giudiziaria secondo le forme del codice di procedura civile.
Chi compie questi atti sui beni ereditari senza la prevista autorizzazione perde la protezione del beneficio d'inventario. A seguito della decadenza, l'erede risponde dei debiti ereditari anche con tutti i propri beni personali.
Per i soli beni mobili la regola dell'autorizzazione preventiva cessa trascorsi cinque anni dalla dichiarazione di accettazione con beneficio d'inventario.
Quando si applica
- L'erede vende un immobile ereditato senza previa autorizzazione del tribunale
- L'erede iscrive ipoteca su un terreno dell'eredità prima di ottenere l'ok del giudice
- L'erede stipula una transazione su un bene ereditario senza seguire la procedura civile prescritto
- L'erede vende un quadro ereditato prima che siano trascorsi cinque anni dall'accettazione
- L'erede vende un mobile ereditato trascorsi cinque anni dalla dichiarazione senza chiedere autorizzazione
Cosa questo articolo non dice
- L'omissione o l'infedeltà nella redazione dell'inventario, disciplinata dall'articolo 494
- Gli atti di ordinaria amministrazione dei beni ereditari, regolati dall'articolo 491
- Le procedure di pagamento e liquidazione dei creditori ereditari, previste dagli articoli 495 e 498
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