Art. 506 Codice Civile

Pubblicazione invito ai creditori: effetti - Art. 506

Pubblicazione art. 498 terzo comma: vietate nuove esecuzioni, in corso continuano. Residuo distribuito art. 499. Interessi chirografari sospesi.

Testo ufficiale Art. 506 Codice Civile — Italia

Eseguita la pubblicazione prescritta dal terzo comma dell'art. 498, non possono essere promosse procedure esecutive a istanza dei creditori. Possono tuttavia essere continuate quelle in corso, ma la parte di prezzo che residua dopo il pagamento dei creditori privilegiati e ipotecari deve essere distribuita in base allo stato di graduazione previsto dall'art. 499. I crediti a termine diventano esigibili. Resta tuttavia il beneficio del termine, quando il credito è munito di garanzia reale su beni la cui alienazione non si renda necessaria ai fini della liquidazione, e la garanzia stessa è idonea ad assicurare il soddisfacimento integrale del credito. Dalla data di pubblicazione dell'invito ai creditori previsto dal terzo comma dell'art. 498 è sospeso il decorso degl'interessi dei crediti chirografari. I creditori tuttavia hanno diritto, compiuta la liquidazione, al collocamento degli interessi sugli eventuali residui.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

L'articolo 506 disciplina gli effetti della pubblicazione dell'invito ai creditori prevista dal terzo comma dell'art. 498, nella procedura di liquidazione dell'eredità. Dopo quella pubblicazione, i creditori non possono avviare nuove procedure esecutive contro l'eredità. Le procedure già iniziate possono proseguire, ma la parte del ricavato che avanza dopo aver pagato i creditori con privilegio o ipoteca viene distribuita secondo l'ordine di graduazione dell'art. 499.

I crediti che non sono ancora scaduti diventano esigibili immediatamente. Tuttavia, il termine rimane se il credito è garantito da un diritto reale su beni che non servono alla liquidazione e la garanzia è sufficiente a coprire l'intero credito. Dal giorno della pubblicazione, gli interessi sui crediti chirografari (cioè non garantiti) sono sospesi. Ma se alla fine della liquidazione avanza un residuo, questi creditori possono ottenere gli interessi su quella parte.

Quando si applica

  • Un creditore tenta di pignorare un bene dell'eredità dopo che l'erede ha pubblicato l'invito ai creditori ai sensi dell'art. 498, terzo comma.
  • Una procedura esecutiva già avviata contro l'eredità prosegue, ma il ricavato residuo dopo il pagamento dei creditori privilegiati e ipotecari viene distribuito secondo la graduazione dell'art. 499.
  • Un creditore con un credito a termine (ad esempio, un prestito con scadenza a un anno) vede il proprio credito diventare esigibile immediatamente alla pubblicazione, a meno che non sia garantito da ipoteca su un bene non necessario alla liquidazione.
  • Un creditore chirografario si aspetta interessi correnti, ma dal giorno della pubblicazione gli interessi sono sospesi; potrà recuperarli solo se dopo la liquidazione rimane un surplus.

Cosa questo articolo non dice

  • Questa norma non regola l'avvio di procedure esecutive prima della pubblicazione dell'invito ai creditori (tali procedure sono disciplinate dalle disposizioni generali sull'esecuzione).
  • Non stabilisce che tutte le procedure esecutive siano bloccate: solo le nuove sono vietate, mentre quelle in corso continuano.
  • Non cancella definitivamente gli interessi chirografari: li sospende, ma possono essere recuperati su eventuali residui della liquidazione.
  • Non si applica alle successioni in cui non vi sia opposizione o in cui non sia stata fatta la pubblicazione ex art. 498, terzo comma.

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