Art. 505 Codice Civile

Decadenza dal beneficio d'inventario – Art. 505

L'erede perde il beneficio d'inventario se non segue le regole di liquidazione (artt. 498, 500, 503). La decadenza è eccepibile solo da creditori e legatari.

Testo ufficiale Art. 505 Codice Civile — Italia

L'erede che, in caso di opposizione, non osserva le norme stabilite dall'art. 498 o non compie la liquidazione o lo stato di graduazione nel termine stabilito dall'art. 500, decade dal beneficio d'inventario. Parimenti decade dal beneficio d'inventario l'erede che, nel caso previsto dall'art. 503, dopo l'invito ai creditori di presentare le dichiarazioni di credito, esegue pagamenti prima che sia definita la procedura di liquidazione o non osserva il termine che gli è stato prefisso a norma dell'art. 500. La decadenza non si verifica quando si tratta di pagamenti a favore di creditori privilegiati o ipotecari. In ogni caso la decadenza dal beneficio d'inventario può essere fatta valere solo dai creditori del defunto e dai legatari.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

Il beneficio d'inventario permette all'erede di limitare la propria responsabilità ai beni ereditari. L'art. 505 specifica quando l'erede perde questa protezione (decadenza).

Se un creditore o legatario ha fatto opposizione (art. 498), l'erede deve osservare le norme di liquidazione e rispettare il termine dell'art. 500. In mancanza, decade dal beneficio. Allo stesso modo, se l'erede avvia la liquidazione (art. 503) e, dopo aver invitato i creditori a presentare le dichiarazioni di credito, paga qualcuno prima della conclusione della procedura o oltre il termine fissato, perde il beneficio.

La decadenza non si verifica per pagamenti a creditori privilegiati o ipotecari. In ogni caso, solo i creditori del defunto e i legatari possono far valere la decadenza; l'erede non può invocarla a proprio favore.

Quando si applica

  • Un erede che, dopo l'opposizione di un creditore, non presenta la liquidazione entro il termine stabilito dall'art. 500.
  • Un erede che, dopo aver avviato la liquidazione ex art. 503, paga un creditore chirografario prima che la procedura sia definita.
  • Un erede che ignora le norme dell'art. 498 sulla liquidazione in caso di opposizione.
  • Un erede che paga un creditore ipotecario – in tal caso la decadenza non si verifica.
  • Un creditore del defunto che fa valere la decadenza dell'erede per inosservanza delle regole.

Cosa questo articolo non dice

  • La decadenza non può essere invocata dall'erede stesso per liberarsi di obblighi.
  • La decadenza non si verifica automaticamente, ma solo su eccezione di creditori o legatari.
  • Pagamenti fatti prima dell'invito ai creditori (art. 503) non sono coperti da questa norma; sono disciplinati altrove.
  • L'erede che ha accettato con beneficio ma non è in opposizione non è soggetto a queste regole di decadenza.

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