Rilascio dei beni ai creditori e legatari – Art. 507
L'erede che non ha compiuto atti di liquidazione può rilasciare i beni entro un mese dalla scadenza del termine per le dichiarazioni di credito.
L'erede, non oltre un mese dalla scadenza del termine stabilito per presentare le dichiarazioni di credito, se non ha provveduto ad alcun atto di liquidazione, può rilasciare tutti i beni ereditari a favore dei creditori e dei legatari. A tal fine l'erede deve, nelle forme indicate dall'articolo 498, dare avviso ai creditori e ai legatari dei quali è noto il domicilio o la residenza; deve iscrivere la dichiarazione di rilascio nel registro delle successioni, annotarla in margine alla trascrizione prescritta dal secondo comma dell'art. 484, e trascriverla presso gli uffici dei registri immobiliari dei luoghi in cui si trovano gli immobili ereditari e presso gli uffici dove sono registrati i beni mobili. Dal momento in cui è trascritta la dichiarazione di rilascio, gli atti di disposizione dei beni ereditari compiuti dall'erede sono senza effetto rispetto ai creditori e ai legatari. L'erede deve consegnare i beni al curatore nominato secondo le norme dell'articolo seguente. Eseguita la consegna, egli resta liberato da ogni responsabilità per i debiti ereditari.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'erede che non ha ancora avviato la liquidazione dell'eredità può scegliere di rilasciare tutti i beni ereditari a favore dei creditori e dei legatari. Questa facoltà deve essere esercitata entro un mese dalla scadenza del termine stabilito per presentare le dichiarazioni di credito. Il rilascio evita all'erede la gestione della liquidazione, ma richiede che non sia stato compiuto alcun atto di liquidazione.
Per procedere, l'erede deve dare avviso ai creditori e legatari di cui è noto il domicilio o la residenza, nelle forme indicate dall'articolo 498. Deve inoltre iscrivere la dichiarazione di rilascio nel registro delle successioni, annotarla in margine alla trascrizione prescritta dal secondo comma dell'articolo 484, e trascriverla presso gli uffici dei registri immobiliari e mobiliari competenti. Dal momento della trascrizione, gli atti di disposizione compiuti dall'erede sui beni ereditari sono senza effetto nei confronti di creditori e legatari.
L'erede è tenuto a consegnare i beni al curatore nominato secondo l'articolo 508. Una volta effettuata la consegna, l'erede è liberato da ogni responsabilità per i debiti ereditari.
Quando si applica
- Un erede che ha ricevuto molte richieste di credito e non ha tempo né voglia di gestire la liquidazione.
- Un erede che teme di essere chiamato a rispondere personalmente dei debiti ereditari e preferisce abbandonare i beni.
- Un erede che ha già accettato l'eredità con beneficio d'inventario ma non ha ancora iniziato a liquidare i debiti.
- Un erede che vuole evitare il rischio di compiere atti di disposizione che potrebbero essere contestati dai creditori.
Cosa questo articolo non dice
- Il rilascio non è possibile se l'erede ha già compiuto un atto di liquidazione, come il pagamento di un credito. In tal caso si applicano le norme sulla liquidazione ordinaria.
- Il rilascio non può essere parziale; deve riguardare tutti i beni ereditari.
- Il rilascio non libera l'erede automaticamente: è necessaria la consegna dei beni al curatore.
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