Art. 498 Codice Civile

Liquidazione eredità per opposizione Art. 498

Con l'opposizione dei creditori l'erede non può pagare i singoli debiti: entro un mese avvia la liquidazione con notaio con termine di almeno giorni trenta.

Testo ufficiale Art. 498 Codice Civile — Italia

Qualora entro il termine indicato nell'art. 495 gli sia stata notificata opposizione da parte di creditori o di legatari, l'erede non può eseguire pagamenti, ma deve provvedere alla liquidazione dell'eredità nell'interesse di tutti i creditori e legatari. A tal fine egli, non oltre un mese dalla notificazione dell'opposizione, deve, a mezzo di un notaio del luogo dell'aperta successione, invitare i creditori e i legatari a presentare, entro un termine stabilito dal notaio stesso e non inferiore a giorni trenta, le dichiarazioni di credito. L'invito è spedito per raccomandata ai creditori e ai legatari dei quali è noto il domicilio o la residenza ed è pubblicato nel foglio degli annunzi legali della provincia.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

Quando un erede ha accettato l'eredità con beneficio d'inventario, i creditori del defunto o i legatari possono notificare un'opposizione al pagamento individuale dei debiti. Dal momento in cui riceve questa notifica, l'erede perde la facoltà di soddisfare i creditori a misura che si presentano o nell'ordine scelto da lui.

A questo punto l'erede deve passare alla liquidazione concorsuale dell'eredità, una procedura che garantisce la parità di trattamento di tutti i creditori e legatari. Entro un mese dalla notifica dell'opposizione, l'erede è tenuto a rivolgersi a un notaio del luogo in cui si è aperta la successione.

Il notaio fissa un termine, non inferiore a giorni trenta, entro il quale tutti i creditori e i legatari devono presentare le proprie dichiarazioni di credito. L'invito viene spedito per raccomandata a chi ha un domicilio o una residenza nota e viene pubblicato nel foglio degli annunzi legali della provincia.

Quando si applica

  • Un creditore del defunto notifica un atto di opposizione all'erede prima che questi abbia iniziato a soddisfare gli altri crediti ereditari.
  • Un legatario teme che il patrimonio del defunto non sia sufficiente per tutti e notifica l'opposizione per bloccare i pagamenti diretti.
  • L'erede, ricevuta l'opposizione di una banca creditrice, deve incaricare un notaio del luogo dell'aperta successione entro un mese dalla notifica.
  • Il notaio predispone l'invito ai creditori noti tramite raccomandata e lo pubblica nel foglio degli annunzi legali della provincia con termine non inferiore a giorni trenta.

Cosa questo articolo non dice

  • La procedura di pagamento dei creditori quando non viene notificata alcuna opposizione (regolata dall'art. 495).
  • Le regole sulla formazione dello stato di graduazione e sulle operazioni concrete di saldo dei crediti (disciplinate dall'art. 499 e dall'art. 502).
  • La perdita del beneficio d'inventario nei casi di violazione delle norme sulla liquidazione (disciplinata dall'art. 505).

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